In caso di mancato rispetto dei riposi intermedi per i lavoratori dell' autotrasporto la sanzione va applicata in misura fissa, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti. Questo quanto precisa l'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota pubblicata il 18 giugno 2020 in risposta ad una richiesta di parere da parte di un ufficio locale .
La sanzione per lavoro ininterrotto oltre le 6 ore è prevista dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 234/2007 . La durata del riposo richiesta è parametrata al totale delle ore di lavoro:
- almeno 30 minuti per una prestazione lavorativa è compresa tra le 6 e le 9 ore,
- almeno 45 minuti per una prestazione lavorativa oltre le 9 ore.
I riposi intermedi possono anche essere suddivisi purche ciascuno non sia inferiore a quindici minuti.
la sanzione amministrativa per la violazione di questa regola prevede importo da un minimo di 103 a un massimo di 300 euro .
La richiesta di parere chiedeva se l'importo fosse riferito a ciascun lavoratore oppure da intendersi in misura fissa anche per violazioni riguardanti piu di un lavoratore.
Secondo l'Ispettorato il legislatore ha individuato un importo minimo e massimo senza fare riferimento al numero dei lavoratori coinvolti. A riprova viene richiamata la formulazione dei commi 1 e 4 dello stesso articolo 9, che riguarda le sanzioni sulla durata massima della prestazione lavorativa settimanale , in cui la sanzione viene specificamente commisurata al numero dei lavoratori e ai periodi cui la violazione si riferisce.
L'ispettorato conferma quindi così l'applicazione della sanzione senza moltiplicare l'importo per il numero dei lavoratori cui si riferisce.