Con comunicato stampa del 17 giugno scorso l’ABI informa di aver inviato una nuova circolare di chiarimento alle banche con istruzioni operative in merito alle novità sul Fondo di garanzia PMI, introdotte dalla conversione in legge del Decreto Liquidità.
In particolare, ABI ha diffuso alle banche istruzioni operative in tema di applicazione dell’art. 13, riguardante i finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI, così come modificato in sede di conversione in Legge del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, non appena la normativa è stata completata, con l’approvazione delle modifiche da parte della Commissione Europea.
Già Invitalia, gestore del Fondo, in data 17 giugno comunicava l’entrata in vigore a partire dal 19 giugno, delle suddette modifiche all’art 13 a seguito della approvazione da parte della Commissione Europea con comunicazione C (2020) 4125 del 16 giugno 2020.
Il comunicato stampa di ABI riserva particolare attenzione alle novità riguardanti i finanziamenti garantiti al 100% e in particolare la possibilità di allungarne la durata fino 10 anni e di aumentarne l’importo erogabile fino a 30.000 euro.
Per tali tipologie di prestito ABI riferisce quanto segue:
- per i finanziamenti già ammessi all’intervento del Fondo, ma non ancora erogati dalla banca, a seguito dell’adeguamento alle nuove condizioni (cioè l’allungamento fino a 10 anni e/o l’aumento fino a 30.000 euro), deve essere inviata al Gestore del Fondo una semplice richiesta di conferma della garanzia già concessa;
- per i finanziamenti già ammessi all’intervento del Fondo e già erogati dalla banca sono previsti due casi possibilità:
- se l’adeguamento alle nuove condizioni è effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario di un nuovo finanziamento con contestuale estinzione del precedente minor finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un “addendum” al contratto del finanziamento garantito, nel caso del solo allungamento del prestito fino a 10 anni, deve essere inviata al Gestore del Fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa, senza necessità di chiedere una nuova garanzia;
- se l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario di un importo aggiuntivo fino al raggiungimento della nuova soglia dei 30.000 euro attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e la predisposizione di un piano d’ammortamento separato, deve essere inviata al Gestore del Fondo una nuova richiesta di ammissione alla garanzia riferita al relativo nuovo contratto di finanziamento, utilizzando l’apposito modulo di autodichiarazione.
Per le modalità di richiesta dei finanziamenti tutte le istruzioni operative di richiesta dei finanziamenti nello speciale “Finanziamenti bancari per le PMI salgono da 25 a 30.000 euro e altre novità”
ABI nel comunicato stampa del 17 giugno, sottolinea infine che anche nei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI assume particolare importanza la nuova normativa introdotta con la conversione sull’autocertificazione, rilasciata dall'impresa richiedente il finanziamento, che prevede esplicitamente che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.