Con Circolare n 16/2020 del 17 giugno 2020 l’Agenzia delle Dogane proroga ulteriormente di trenta giorni i termini per l’adeguamento alla procedura ordinaria di rilascio dei certificati di circolazione delle merci.
Tale termine era stato fissato inizialmente al 21 giugno 2020, dopo una serie di rinvii causati dalle difficoltà di adeguamento manifestate dagli uffici territoriali delle dogane.
L’agenzia con provvedimento Prot. 91956/RU del 26 luglio 2019, aveva fornito chiarimenti sul corretto rilascio dei certificati attestanti l’origine preferenziale delle merci, soffermandosi sui contenuti di precedente nota del 2003 e della circolare 11/D del 2010.
Aveva parlato inoltre di previdimazione dei certificati EUR1 e ATR e aveva fissato il termine di adeguamento della procedura ordinaria alle mutate condizioni dei traffici commerciali al giorno 22 gennaio 2020. Successivamente, tale termine era stato prorogato di 90 giorni, ulteriormente slittati di altri 60 a causa dell’emergenza sanitaria da covid, arrivando così al 21 giugno 2020.
Ricordiamo, grazie al contenuto della stessa nota del 2019 di cosa si tratta quando si parla di certificati di circolazione delle merci.
L’agenzia aveva chiarito che in merito alle autorizzazioni per la presentazione delle merci presso un luogo diverso dalla dogana o presso la stessa dogana e in merito alla previdimazione dei modelli EUR1 utili ad ottenere gli sconti sui dazi, nel corso del tempo, si sono susseguiti molti cambiamenti.
Tali cambiamenti si sono resi necessari per adeguare le procedure doganali alle mutate condizioni di svolgimento degli scambi commerciali.
In particolare, si è fatto riferimento alla possibilità prevista dai regolamenti unionali, in luogo dei certificati di circolazione delle merci, di utilizzare un’autocertificazione rilasciata non dall’ufficio doganale (quindi previa richiesta dell’interessato) ma dagli stessi esportatori.
Secondo quanto riportato nella nota protocollo 91956/RU del 26 luglio 2019 la prova dell’origine della merce può essere data anche con autocertificazione rilasciata da:
- dall’esportatore autorizzato;
- dall’esportatore registrato al sistema REX (al momento prevista solo nell’accordo UE-Canada ed UE-Giappone);
- da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro su fattura o altro documento commerciale.
La figura dell’esportatore autorizzato emerge da questa nuova procedura e le norme in materia di prove di origine hanno previsto la registrazione degli esportatori ad un sistema chiamato REX, proprio per acquisire la possibilità di compilare le autocertificazioni di origine delle merci snellendo le pratiche di commercio.