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AUTO AZIENDALI AD USO PROMISCUO DIPENDENTI: NOVITÀ DAL 1 LUGLIO

2 minuti, Redazione , 22/06/2020

Auto aziendali ad uso promiscuo dipendenti: novità dal 1 luglio

Dal 1° luglio in vigore le nuove percentuali di calcolo per il valore convenzionale delle auto aziendali, introdotte dalla legge di bilancio 2020

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Al via dal 1° luglio 2020 le novità in merito ai fringe benefits stabiliti dalla Legge di Bilancio 2020.

Nel dettaglio le nuove percentuali utili al calcolo del valore convenzionale utilizzato per le auto aziendali ad uso promiscuo.

Scopo della nuova normativa è quello di incentivare l’acquisto di autovetture ecologiche con minori emissioni di Co2. Infatti, il calcolo del fringe benefit resterà sostanzialmente lo stesso, e sarà basato sulle Tabelle ACI, ma dal 1° luglio, ossia per i contratti stipulati da tale data e relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, ci saranno percentuali più basse per le auto con minori emissioni inquinanti e percentuali man mano più salate per le auto con maggiori emissioni di Co2.

La precedente normativa vale fino al 30 giugno 2020.

Perchè incide questo cambiamento sull’impresa e sul lavoratore?

Incide perché le auto concesse in uso promiscuo sono una retribuzione in natura e su questa vanno poi calcolati contributi e imposte da versare.

Il cambiamento delle percentuali farà variare il “valore convenzionale auto” che è quello su cui si calcolano contributi e tasse da versare.

LE NUOVE TABELLE ACI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO SONO CONSULTABILI QUI

Per giungere al valore convenzionale suddetto, si prende dalle tabelle ACI il costo chilometrico riferito al tipo di autovettura, lo si moltiplica per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e poi si moltiplica ulteriormente per il 30% (percentuale in vigore fino al 30 giugno 2020).

Il risultato (che è andrà parametrato su base mensile) equivale al valore del benefit su cui verranno calcolati contributi e tasse.

Ricordiamo brevemente quali modifiche la legge di bilancio 2020 ha apportato alla normativa precedente:

L’art. 1 comma 632 della legge di Bilancio 2020, modifica l’art. 51, comma 4, lett a) del Tuir, prevedendo che, l’attuale modalità di calcolo (ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), cambierà con riferimento alla percentuale da utilizzare per giungere al valore convenzonale auto:

  • 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
  • 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
  • 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
  • 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo “Auto a uso promiscuo: nuova tassazione del fringe benefit”

Si precisa che le novità introdotte alle percentuali di calcolo si applicano solo in presenza di due specifiche condizioni:

  • l’autoveicolo da concedere in uso al dipendente deve essere di nuova immatricolazione;
  • la concessione in uso al dipendente deve avvenire sulla base di un contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020.

Attenzione va prestata al fatto che tutti i contratti di auto aziendali stipulati entro il 30 giugno continuano a beneficiare della vecchia normativa.

Per ciò che riguarda le tabelle ACI va precisato che vengono aggiornate annualmente e consentono di effettuare il calcolo dei rimborsi e della retribuzione in natura riconosciuta ai dipendenti con le auto aziendali.

Le nuove tariffe, pubblicate sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, sono state suddivise per semestre tenendo conto delle novità introdotte dal 1° luglio 2020.
 

Allegato

Tabelle ACI 2020

Tag: DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO 2023 DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO 2023

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