Tra le misure urgenti di sostegno l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il c.d. decreto rilancio, ha previsto la sospensione dal 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti su stipendi, pensioni e sulle indennità di disoccupazione, ecc . L'inps ha emanato in materia il messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020.
Si tratta in particolare dei pignoramenti notificati all'INPS su istanza dei soggetti (elencati nell'allegato 1) entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice .
Non riguarda invece gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020), che restano definitivamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e non sono rimborsabili e ai soggetti iscritti all’albo
Il beneficio riguarda , ricordiamo , anche tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio (l'elenco non è esaustivo):
- NASpI
- DISCOLL
- Disoccupazione Agricola
- Anticipazione NASpI
- TFR del Fondo di Garanzia.
- Integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà)
- Malattia e maternità.
Dunque durante il periodo interessato dalla sospensione non saranno effettuate nuove trattenute o versamenti in favore dei creditori pignoratizi indicati posticipando tutte le relative attività allo scadere del trimestre, salvo modifiche in sede di conversione del decreto-legge in comento.
Eventuali accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati tramite l’opzione “Restituzione Totale” presente in procedura Gestione Pagamenti a terzi.
Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi sulle mensilità ancora in corso di pagamento.