Sono state pubblicate ieri nel messaggio INPS n. 2489 le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga, e anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali
Come noto in questi ultimi tempi gli interventi normativi in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono stati oggetti di ripetuti interventi per assicurare gli strumenti di sostegno economico a una platea sempre più ampia di lavoratori e imprese. Si sono succeduti il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, poi il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in corso di conversione in legge e solo l'altro giorno il decreto legge 52 /2020 che ha tolto il vincolo temporale del 1 settembre per utilizzare le ultime 4 settimane di integrazione salariale.
In attesa delle circolari specifiche, vengono riepilogate alcune prime indicazioni per le nuove domande .
L'istituto annuncia innazitutto che oggi 18 giugno 2020 saranno rilasciate:
- le funzionalità relative alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga,
- quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale , e
- la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”.
Per quanto riguarda CIG E ASSEGNO ORDINARIO:
- le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane;
- solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Per richiedere le ulteriori cinque settimane, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, con la stessa domanda potranno essere richieste quattordici complessive (9 + 5) anche se le prime 9 non sono state interamente fruite.
Le richieste di CIG e assegno ordinario per un massimo di quattordici settimane possono già essere inviate dai datori di lavoro .
Solo nel caso si debba completare la fruizione di settimane già autorizzate, il datore di lavoro deve corredare l’istanza con un file excel compilato secondo il messaggio n. 2101 del 21 maggio 202 convertito in formato.pdf . Per dichiarare il “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato.pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.
INPS evidenzia che nella procedura “Sistema Unico” :
- possono essere istruite le domande di CIGO per ulteriori cinque settimane, se integralmente fruite le precedenti nove . Si tratta quindi di domande che non hanno in allegato la dichiarazione delle “settimane da recuperare”,.
- possono essere gestite le domande con causale COVID nel solo caso in cui non determinino il superamento dei limiti massimi previsti dal D.lgs n. 148/2015.
Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, in corso di rilascio, invece, potranno ssono essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o che comportano il superamento dei limiti ordinari.
Con una successiva domanda, i datori di lavoro che utilizzato l'intero periodo massimo di quattordici settimane, potranno successivamente richiedere le ulteriori quattro settimane p anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Resta fermo che ai beneficiari dell’assegno ordinario COVID-19 dei Fondi di solidarietà bilaterali, e Fondo di integrazione salariale (FIS) , viene concesso l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.
TERMINI PER LE DOMANDE
Il nuovo decreto legge 52 /2020, entrato in vigore il 17 giugno 2020, prevede che le istanze vanno inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di prima applicazione di suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
ATTENZIONE: Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato al 15 luglio 2020.
E' anche prevista la possibilita per i datori che hanno commesso errori nella domanda di ripresentarla nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)
Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane, direttamente all’INPS . Mentre rimane inalterato il flusso amministrativo per la CIG in deroga delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
L’applicativo per la presentazione della domanda di CIG in deroga all’INPS sarà rilasciato il 18 giugno 2020.
Le domande di ammissione alla CIGD rivolte direttamente all’Istituto dovranno essere riferite a periodi a partire dal 26 aprile 2020.
La domanda è disponibile nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
I termini di trasmissione delle domande sono gli stessi previsti per la CIG ordinaria, anche per le ulteriori 4 settimane il cui utilizzo puo essere anticipato a prima del 1 settembre come previsto dal decreto 52 2020
La durata massima dei trattamenti di CIGD globalmente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
PAGAMENTO DIRETTO INPS
Per le domande che saranno presentate a partire da oggi 18 giugno l'Inps autorizza e dispone l'anticipazione del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento .
In fase di prima applicazione se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza va presentata entro il 3 luglio 2020:
- per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” à “Cig Ordinaria”.
- Per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “CIG in Deroga INPS”.
- Per l’assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “Fondi di solidarietà”.
Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps sarà contestualmente possibile chiedere l’anticipazione del 40%,selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostato sul “SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.
La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:
- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- IBAN dei lavoratori interessati;
- ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
Il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico, anche in caso di richiesta di anticipazione.
I 15 giorni per l'erogazione dell'anticipo decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto, indicata nel protocollo.
Solo in una prima fase transitoria, il pagamento dell’anticipo verrà disposto anche in assenza dell’autorizzazione
L’articolo 1, comma 3, del nuovo decreto 52-2020 ha, stabilito che il datore di lavoro deve inviare all’Istituto il modello “SR41”con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo.
In sede di prima applicazione della norma, la scadenza per la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020.
Una volta ricevuto il modello “SR41” , l’Istituto procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del saldo oppure al recupero delle somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo.