Dopo mesi di attesa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del consiglio dei ministri con il regolamento per l'anticipo del Tfr/Tfr dei dipendenti pubblici attraverso il prestito bancario, previsto dal decreto 4/2019 che ha istituito Quota 100.
La norma per i dipendenti pubblici prevede infatti che il trattamento di fine servizio o rapporto venga versato dopo 24 mesi dal momento del pensionamento, ridotti a 12 se la cessazione dal servizio è dovuta al raggiungimento dei limiti di età o di servizio o al collocamento a riposo d'ufficio.
A fronte del pensionamento con quota 100 il differimento del versamento va calcolato dalla data del pensionamento di vecchiaia , che puo avvenire molti anni dopo, in quanto quota 100 consente l'anticipo fino a 4 anni prima dell'età pensionabile ordinaria . Per questo potrebbe capitare di dover attendere il Tfs anche sei anni dall'uscita dal lavoro .
Per ovviare a questo il decreto legge 4/2019 ha introdotto la possibilità ricevere il Tfr/Tfs (fino a 45mila euro di importo) già al momento del pensionamento, attraverso un prestito bancario agevolato alle condizioni che saranno definite in un accordo quadro sta stipulare a breve tra ABI e i tre ministeri competenti (Funzione pubblica, Lavoro e Mef). Il tasso di interesse previsto , dovrebbe collocarsi intorno all'1,5% , eventualmente anche diversificato a seconda della durata del piano di ammortamento.
Il Dpcm entra il vigore il 30 giugno e prevede l'erogazione dei prestiti con i seguenti step:
- domanda di certificazione del diritto all'anticipo da parte del lavoratore all'Inps o all'eventuale aministrazione pubblica che eroga direttamente il trattamento.
- INPS e amministrazioni pubbliche devono rispondere entro 90 giorni di tempo comunicando l'importo del TFS.
- richiesta di finanziamento alla banca o all'intermediario che aderisce all'accordo quadro
- verifica da parte dell'ente erogatore delle condizioni necessarie e del blocco del Tfr/Tfs
- versamento nel conto corrente del richiedente entro 15 giorni dall'esito della verifica
L'anticipo potrebbe non essere erogato per i seguenti motivi:
- se in base alle verifiche l'importo cedibile è diverso da quello richiesto si può presentare una nuova domanda
- se il lavoratore compare nei registri dei cattivi pagatori
- se il Tfr/Tfs, anche parzialmente, spetta al coniuge separato o divorziato.
Il prestito erogato potrà essere restituito in anticipo, anche parzialmente, rispetto alla scadenza del contratto , ma tale risoluzione anticipata avrà un costo.
Sarà necessario presentare una domanda alla banca che è tenuta a indicare entro quindici giorni l'importo, comprensivo di interessi e maggiorato di un indennizzo per l'istituto di credito che sarà definito dall'Accordo quadro .
Va ricordato che possono fruire di questa agevolazione i lavoratori che siano andati in pensione prima del 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del DL 4/2019.
La prossima circolare di istruzioni Inps dovrebbe chiarire se sono compresi coloro che raggiungono i predetti requisiti in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla legge 232/2016 e se, come probabile resta escluso chi va in pensione con altri canali (es. opzione donna, salvaguardie pensionistiche, usuranti).