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TFR/TFS ANTICIPATO DALLE BANCHE: COME FUNZIONERÀ

2 minuti, Redazione , 18/06/2020

TFR/TFS anticipato dalle banche: come funzionerà

Pubblicato il regolamento per l'anticipo del TFR TFS dipendenti pubblici attraverso il prestito bancario. Per l'attuazione si attende l'INPS e l'accordo quadro con ABI

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Dopo mesi di attesa è stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del consiglio dei ministri  con il regolamento  per  l'anticipo del Tfr/Tfr dei dipendenti pubblici attraverso il prestito bancario,  previsto dal decreto 4/2019 che ha istituito Quota 100. 

La norma per i dipendenti pubblici prevede infatti che il trattamento di fine servizio o rapporto venga versato dopo  24 mesi  dal momento del pensionamento,  ridotti a 12 se la cessazione dal servizio è dovuta al raggiungimento dei limiti di età o di  servizio o al collocamento a riposo d'ufficio.

A fronte del pensionamento con quota 100  il differimento del versamento va calcolato  dalla data del pensionamento di vecchiaia , che puo avvenire molti anni dopo, in quanto quota 100 consente l'anticipo fino a 4 anni prima dell'età pensionabile ordinaria .  Per questo potrebbe  capitare di dover attendere il  Tfs anche sei anni dall'uscita dal lavoro .

Per ovviare a questo il decreto legge 4/2019  ha introdotto la possibilità  ricevere il Tfr/Tfs (fino a 45mila euro di importo) già al momento del pensionamento, attraverso un prestito bancario agevolato alle condizioni che saranno definite in un accordo quadro sta stipulare a breve  tra ABI e i  tre ministeri competenti (Funzione pubblica, Lavoro e Mef).   Il tasso di interesse previsto , dovrebbe collocarsi intorno all'1,5% , eventualmente anche diversificato a seconda della durata del piano di ammortamento.

Il  Dpcm entra il vigore il 30 giugno e prevede l'erogazione dei prestiti con i seguenti step:

  1. domanda di certificazione del diritto all'anticipo da parte del lavoratore all'Inps o all'eventuale aministrazione pubblica  che eroga direttamente il trattamento.
  2. INPS e amministrazioni pubbliche devono rispondere entro   90 giorni di tempo comunicando l'importo del TFS. 
  3. richiesta di finanziamento alla banca o all'intermediario che aderisce all'accordo quadro
  4.  verifica da parte dell'ente erogatore delle condizioni necessarie e del blocco del Tfr/Tfs
  5. versamento nel conto corrente del richiedente  entro 15 giorni dall'esito della verifica 

L'anticipo potrebbe non essere erogato per i seguenti motivi:

  • se in base alle verifiche l'importo cedibile è diverso da quello richiesto  si può presentare una nuova domanda
  •  se il lavoratore compare nei registri dei cattivi pagatori
  •  se il Tfr/Tfs, anche parzialmente, spetta al coniuge separato o divorziato.

Il prestito  erogato potrà essere restituito in anticipo, anche parzialmente, rispetto alla scadenza del contratto , ma tale risoluzione anticipata avrà  un costo.

Sarà necessario  presentare una domanda alla banca che è tenuta a indicare  entro quindici giorni  l'importo, comprensivo di interessi e maggiorato di un indennizzo per l'istituto di credito che sarà definito dall'Accordo quadro .

Va ricordato che possono fruire di questa agevolazione  i lavoratori che siano andati in pensione prima del 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del DL 4/2019.

La prossima circolare di istruzioni Inps  dovrebbe chiarire se sono compresi coloro che raggiungono i predetti requisiti in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla legge 232/2016 e se, come probabile resta escluso chi va in pensione con altri canali (es. opzione donna, salvaguardie pensionistiche, usuranti).

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