Il Decreto Rilancio ha previsto una particolare clausola di salvaguardia per preservare le agevolazioni al reddito dei lavoratori dipendenti nel periodo di emergenza Coronavirus.
In particolare l'art 128 prevede che:
- sia il “bonus Renzi” di 80 Euro (art. 13, comma 1-bis del TUIR)
- che il trattamento integrativo di 100 Euro che lo sostituirà dal prossimo 1º luglio (art. 1, D.L. n. 3/2020)
spettano ai lavoratori dipendenti in possesso dei necessari requisiti anche se gli stessi risultano momentaneamente incapienti, a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 per le conseguenze connesse all’emergenza sanitaria.
Il datore di lavoro, pertanto, deve riconoscerli comunque , nel periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno contenute nel D.L. n. 18/2020, assumendo come riferimento la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria.
Il “bonus Renzi” non percepito nel periodo in cui si è fruito delle misure a sostegno del lavoro dovrà essere corrisposto dal sostituto d’imposta a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque, entro il termine per effettuare le operazioni di conguaglio.
Ricordiamo che le misure COVID- 19 a sostegno dei lavoratori, introdotte inizialmente dal decreto Cura Italia n. 18-2020 e rinnovate con il decreto Rilancio n. 34 2020 sono le seguenti:
- trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario FIS
- trattamenti di cassa integrazione in deroga;
- congedi parentali COVID-19 per i dipendenti e per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente alternativi al bonus baby sitting.
Va sottolineato che si tratta quindi di un’eccezione, stabilita per il solo anno 2020, al principio generale secondo il quale sia il vecchio bonus Irpef (80 euro) sia il nuovo trattamento integrativo non spettano nel caso in cui l’imposta lorda risulti inferiore alla detrazione per lavoro dipendente, prevista dall’art. 13, comma 1 del Tuir.