In due recenti sentenze di Cassazione è stato riaffermato l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale riservato ai lavoratori dello spettacolo (l'ex "Enpals" divenuta gestione INPS da qualche anno) a categorie di lavoratori anche non artistiche nel senso classico. I giudici pongono l'accento sul fatto che il campo di applicazione si è modificato nel tempo con le modalità di prestazioni artistiche e di spettacolo legate anche all'evoluzione tecnologica. Inoltre si ribadisce l' assoggettamento a contribuzione dei compensi effettivamente percepiti a titolo di royalties.
Nella recente pronuncia della Cassazione lavoro del 12 giugno 2020, n. 11376 in cui si accoglie il ricorso di una società di produzione musicale contro l'inps (ma solo in tema di superamento del massimale) si afferma ad esempio che anche le prestazioni di DJ producers e di tecnici audio come la realizzazione di supporti tecnologici per la commercializzaizone di prestazioni musicali sono da considerare di carattere artistico anche realizzate senza presenza di pubblico . I giudici affermano infatti che cio che conta è la destinazione di intrattenimento della prestazione .
Una seconda pronuncia n. 11377-2020 , ha ricordato che nella storia dell'Enpals ci sono stati altri casi di ampliamento dell'obbligo contributivo alla gestione dei lavoratori dello spettacolo a categorie professionali tecniche, anche se la loro prestazione non apporta nulla di creativo o artistico.
Viene citato in particolare il decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del d.lgs C.P.S. n. 708 del 1947, che:
"sulla scorta di una verifica dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore ha dettagliato e attualizzato la preesistente previsione contemplando, tra gli altri, nell'ambito del raggruppamento di cui alla lettera A) : artisti lirici,cantanti di musica leggera, coristi; vocalisti; attori cinematografici o di audiovisivi; attori di doppiaggio; disc-jockey; registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi; compositori; consulenti e assistenti musicali; concertisti e solisti; orchestrali anche di musica leggera, tecnici del montaggio e del suono, documentaristi di audiovisivi, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi; sound designer; operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; video-assist. "
Da segnalare anche inoltre il concetto affermato dalla Corte territoriale e confermato dai supremi giudici per cui la contribuzione è dovuta dalla società che acquisisce i diritti di utilizzazione economica di brani musicali e nella cessione considerando retribuzione imponibile i compensi effettivamente percepiti a titolo di royalties, come risultanti dalla documentazione acquisita in sede ispettiva, argomentando che il D.M. 29/12/2003 ha confermato la natura di retribuzione differita di detti compensi, in attuazione dell'art. 4 comma 1 del d.p.r. n. 1420 del 1971 e dell'art. 43 della I. n. 289 del 2002.