Con riferimento all’agevolazione introdotta dalla Legge di bilancio 2020, che prevede la detrazione del 90% per determinati lavori di restauro eseguiti sulla facciata esterna degli edifici (cd. Bonus facciate), l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti a seguito di interpello di un contribuente (cfr. Risposta n. 185 del 11 giugno 2020, consultabile in allegato).
In particolare, l’istante desiderava conoscere in quale modo poteva usufruire dell’agevolazione, con riferimento ai lavori effettuati riguardanti: restauro della facciata esterna e dei balconi, interventi di rifacimento dell'intonaco dell'intera superficie esterna e trattamento dei ferri dell'armatura, interventi sul balcone, comprensivi di rifacimento del parapetto in muratura, del sotto-balcone, del frontalino, della pavimentazione e verniciatura della ringhiera metallica.
L’Agenzia delle Entrate (richiamando la circolare n. 2/E del 2020, alla quale si rinvia per maggiori approfondimenti), ha chiarito che sono ammessi al "bonus facciate", gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)". Gli interventi riguardano elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale".
Sono invece esclusi dal "bonus facciate" gli interventi sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio come coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture "opache").
La detrazione non spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Risultano quindi esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni.
Sono invece ammessi gli interventi riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Per quanto riguarda il metodo di pagamento, si fa presente che i contribuenti persone fisiche soggetti all'IRPEFdevono effettuare:
- un bonifico bancario o postale dal quale risulti
- la causale del versamento
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
In aggiunta, l’Agenzia ha chiarito che, ai fini del "bonus facciate", è compresa esclusivamente le struttura opaca verticale: sono dunque escluse le spese sostenute per interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate, quali ad esempio un terrazzo a livello che per sua natura strutturale costituisce una "parete orizzontale".
Da ultimo si specifica che, nel caso di interventi sull'involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili ("bonus facciate" e recupero del patrimonio edilizio cd. Ecobonus), il contribuente potrà fruire delle relative agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi, nel rispetto dei requisiti previsti per ogni agevolazione.