Con l'art 1-ter introdotto in sede di conversione del Decreto Liquidità si accelera l'erogazione dei fondi per il sostegno del settore pesca.
Al comma 1 lo stesso articolo impone che le procedure di erogazione dei fondi previsti per quanto subito per il fermo temporaneo obbligatorio delle attività venga disposta secondo il seguente calendario:
- entro 15 giorni dal 7 giugno, data di entrata in vigore della legge n 40 di conversione del decreto, le indennità previste per gli anni 2017 e 2018
- entro 90 giorni dal 7 giugno, data di entrata in vigore della legge n 40 di conversione del decreto, le indennità previste per l’anno 2019
- entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande previste a sostegno delle giornate di sospensione da emergenza COVID 19 per l’annualità 2020.
Il suddetto articolo prevede inoltre quanto segue:
- l'anticipazione delle somme da parte delle banche ai soggetti presenti all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali degli aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione.
- il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma a carico del beneficiario della stessa.
A titolo informativo si ricorda che, stando a quanto riportano le note di lettura al decreto, l’indennità per il fermo pesca viene concessa previa domanda ad un bando emanato normalmente dopo la scadenza del periodo annuale di riferimento e le somme vengono in base ad una graduatoria, liquidate entro il mese di settembre.
Le stesse note di lettura al decreto informano che il ritardo per il biennio 2017-2018 è stato determinato da un “aggravio” straordinario nel procedimento che ha impedito appunto l’erogazione delle indennità in esame.