L’art. 1 bis della legge di conversione del Decreto Liquidità avvenuta in data 5 giugno scorso con Legge n.40 ha previsto che le imprese richiedenti i finanziamenti garantiti SACE, possono attestare alla Banca i requisiti richiesti attraverso una autocertificazione valida anche ai fini antimafia, con lo scopo di sollevare le banche dallo svolgere le istruttorie e rendere piu' snelli e veloci l'erogazione dei finanziamenti richiesti.
Nella dichiarazione il titolare o il legale rappresentante della impresa richiedente dovrà indicare quanto segue:
- che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
- che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
- che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
- che ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al dlgs n. 159 del 2011), il titolare, il legale rappresentate e gli altri organi decisionali non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'art. 67 del medesimo codice (ovvero sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale);
- che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni (art. 12, comma 2, dlgs 74/200).
Il comma 4, dello stesso articolo sancisce che i controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali saranno disciplinati con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il MEF e SACE.
Questa autocertificazione andrà tempestivamente inviata a SACE.
Il comma 5 dello stesso articolo sancisce invece che fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato nell'autocertificazione.