Niente interruzione dei trattamenti di sostegno al reddito in caso di contratti brevi in agricoltura. La misura di promozione del lavoro agricolo prevista dal Decreto Rilancio 34 2020 e rinnovata dal Decreto Sostegni bis resta confermata fino alla fine dello stato di emergenza che eattualmente fissato al 31 .12.2021 ( ma che con ogni probabilità subira una estensione, forse al 30 giugno 2022).
INPS ha riconfermato le istruzioni sulla deroga al divieto di cumulo nel messaggio 4079 del 22 novembre 2021
Contratti brevi in agricoltura e sostegno al reddito
L’articolo 94 del decreto-legge 34/2020 ha previsto la possibilità per :
- percettori di ammortizzatori sociali a zero ore , solo per il periodo di sospensione dalla prestazione lavorativa,
- percettori di indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL
- percettori di Reddito di cittadinanza,
di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di reddito di 2000 euro annui
L'istituto precisa pertanto che, in tali casi, il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello “RdC/PdC – com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti, come sarebbe ordinariamente previsto dalla disciplina sul RDC. (Per approfondire vedi Reddito di Cittadinanza Guida Aggiornata).
Ad esempio, quindi, un percettore del Reddito di Cittadinanza che svolge attività di lavoro agricolo subordinato con contratto a termine, per il periodo 1° settembre – 30 settembre 2021, con un reddito previsto di 800 euro, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione. In caso di rinnovo per il successivo mese di ottobreo, con un reddito previsto pari ancora a 800 euro, ugualmente non c'è obbligo di comunicazione tramite modello “RdC/PdC – com Esteso”.
In caso di ulteriore rinnovo, invece, il lavoratore interessato deve effettuare la comunicazione dei redditi presunti, in quanto supera il periodo massimo di durata del rapporto di lavoro previsto dalla legge.
Nella circolare 76 del 23 giugno 2020 l'INPS aveva chiarito, in merito alla contestuale percezione di NASPI e DISCOLL che , in deroga alla normativa vigente del 2015, le indennità di disoccupazione non subiscono la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione e neppure la riduzione dell'Importo .
L'istituto precisa che i 30 giorni di durata concessa per i contratti si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. Quindi l'interessato deve comunicare all’Istituto – attraverso la trasmissione del modello NASpI-Com – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, presta attività lavorativa.
ATTENZIONE : in caso di superamento dei limiti i predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (v. circolari n. 94/2015 e n. 83/2015).
L'istituto specifica anche che "La contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione."