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CIG CONTINUATIVA PER COVID: RICHIESTE ENTRO IL 17 LUGLIO

3 minuti, Redazione , 17/06/2020

CIG continuativa per COVID: richieste entro il 17 luglio

In Gazzetta il nuovo decreto-legge che consente l'utilizzo continuativo della cassa integrazione. Nuovo calendario per le domande Possibile la correzione. Proroga per la regolarizzazione e il REM

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Dopo l'annuncio e l'approvazione  in Consiglio dei ministri è stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge " Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonche' proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro"   che consente l'utilizzo senza interruzioni di tutta la cassa integrazione già finanziata ,  nei tempi necessari  alle aziende a garantire la continuità dei sostegni al reddito.

Fino ad oggi  infatti la normativa Decreto cura italia e Decreto rilancio consentiva l'utilizzo di 18 settimane totali di cassa integrazione  ma  in tranches successive (9 +5 +4)  l'ultima delle quali  solo a partire dal 1 settembre 2020. Ci sono invece aziende che hanno già esaurito le prime 14 e non possono far attendere i lavoratori fino a settembre senza stipendio. (Si puo approfondire in  "Cassa integrazione dopo il decreto Rilancio: raddoppio ma a rate").

Il testo del decreto 52 2020  prevede che  i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerata cumulativamente.

In deroga a quanto previsto a legislazione vigente,  le  domande devono  essere presentate, a pena  di  decadenza,  entro  la  fine  del  mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione  o  di  riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In   sede   di   prima  applicazione, sono  spostati  al trentesimo giorno  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella sopracitata. (17 luglio 2020)

MA ATTENZIONE Per le domande riferite a periodi iniziati   nel   periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15  luglio  2020.

Inoltre, il decreto dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento 8 puo essere l'Inps o le Regioni per la Cassa in deroga) , " anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato ".

Il decreto interviene  poi anche sulle procedure di emersione del lavoro irregolare e  sulle richieste di permessi temporanei di soggiorno per extracomunitari  e sul Reddito di emergenza.

Vengono infatti prorogati:

  • dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione  e
  • dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

Tornando sulle modalità di richiesta di CIG ordinaria, FIS e cassa in deroga, tra l'altro si attendevano in questi giorni ancora le istruzioni operative INPS sulle 9 settimane ulteriori introdotte dal Decreto Rilancio. Ad oggi in merito  si sa solo che sarebbe previsto  l'inizio delle richieste a partire da un mese dopo la pubblicazione del decreto, avvenuta il 19 maggio 2020. Dal 18 giugno quindi doveva essere possibile inviare le domande all'INPS per le aziende che hanno esaurito le prime nove settimane di integrazione salariale (che forse a questo punto potrebbero diventare 14). 

Va sottolineato che il nuovo decreto prevede comunque che per accedere alle ultime 4 settimane è  necessario che il datore di lavoro abbia interamente fruito delle prime 14 settimane, ossia 9 più 5. In pratica sembrerebbe non sia possibile richiedere in unica soluzione il secondo blocco di 9 settimane previste dal decreto legge rilancio. Se questa impostazione venisse confermata, le aziende con un aggravio di adempimenti dovranno richiedere prima le 5 settimane e solo al termine del periodo potranno fare un’altra domanda per richiedere le ulteriori 4 da utilizzare anche senza soluzione di continuità..(VEDI "Cassa integrazione ecco l'iter per le nuove domande")

Da sottolineare che il Decreto Rilancio ha anche previsto una semplificazione che prevede anche  per la cassa in deroga l'accentramento delle domande all'Inps,  e non piu alle singole Regioni che solitamente gestiscono questi fondi

A questo punto pero la nuova  normativa ministeriale comporta un aggiustamento anche delle istruzioni INPS  in corso di pubblicazione. Non resta che attendere ulteriori dettagli.

Allegato

Decreto legge 52 2020 cassa integrazione

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