L’IFEL fondazione dell’ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani con una nota del 10 giugno, si occupa nuovamente dell’acconto IMU del 16 giugno prossimo.
Scopo della nota è quello di chiarire che, stando all’orientamento diffuso dal MEF con Risoluzione n 5/DF, (si legga "IMU: spetta ai Comuni stabilire il rinvio della scadenza del 16 giugno") pur non essendo prorogabile la quota IMU di spettanza dello Stato (relativa ai fabbricati di categoria catastale D) questo non comporta alcun cambiamento per i comuni sulla possibilità di decidere una proroga per quella di loro spettanza.
Già in precedenza l’IFEL in data 21 maggio aveva diffuso un fac-simile di Delibera Consiliare utile per quei comuni che avessero voluto, limitatamente ai soggetti colpiti economicamente dal lock down da covid 19, differire il pagamento della prima rata dell’Imposta municipale propria 2020. (si legga “Scadenza IMU ferma al 16 giugno: possibile proroga ma non per tutti”).
Vi è da chiarire che il fac simile in discussione non distingueva però le due quote che confluiscono nell’IMU ossia:
- la quota maggioritaria di spettanza comunale;
- l’altra di spettanza statale, relativa all’aliquota di base (7,6 per mille) dei fabbricati del gruppo catastale D pagata con il codice tributo 3925
Dato che, tra i due provvedimenti IFEL e MEF, molti comuni avevano già recepito la nota IFEL utilizzando il suddetto fac simile, lo stesso IFEL-fondazione ANCI ha ritenuto necessario un ulteriore chiarimento diffuso sul proprio sito il giorno 10 giugno nel quale si prospettano le diverse ipotesi in cui possono trovarsi gli enti che hanno disposto una proroga:
- se il comune si è limitato a disporre nuovi termini per il pagamento dell’IMU senza alcun espresso riferimento alla quota comunale e alla quota statale, dovrà, diramare sul proprio sito internet un comunicato che evidenzi di volersi attenere all’orientamento del MEF specificando che i nuovi termini di pagamento devono intendersi riferiti alla sola quota comunale, come precisato nella risoluzione n. 5/DF/2020 dello stesso MEF.
- se il comune ha differito in modo esplicito il pagamento dell’IMU relativa ai fabbricati D di pertinenza statale, esso potrà procedere alla revoca parziale del provvedimento con delibera di giunta da sottoporre alla ratifica consiliare entro il 31 luglio, termine ultimo previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni (anche se il bilancio 2020 fosse stato già approvato). La revoca parziale dovrà essere debitamente e tempestivamente pubblicizzata, anche con riferimento al termine ordinario del 16 giugno, per evitare che lo stesso comune incorra in ipotesi di comportamento irregolare.
- il Comune potrebbe voler assumere una posizione di esteso e non condizionato differimento dei termini di pagamento dell’IMU, ritenendo infondata la limitazione della potestà regolamentare comunale dichiarata dal MEF. In questo caso potrebbe vedersi chiedere dal MEF un adeguamento al proprio orientamento. Il comune dovrà perciò comunque esprimere la propria volontà di distacco dall'orientamento del MEF tramite comunicato ufficiale e il MEF potrà, in caso di diniego di adeguamento, arrivare ad impugnare la delibera di proroga del pagamento IMU dinanzi al Tribunale amministrativo.