Con due recentissime Risposte a interpelli l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul regime di imponibilità fiscale delle Borse di studio per attività di ricerca. Si tratta in particolare dei casi di :
- Tassazione borsa di studio svizzera Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - (Risposta ad interpello n. 171/2020)
- Regime di tassazione applicabile ad una borsa di studio erogata da un'organizzazione intergovernativa ad un soggetto residente in Italia - articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR (Risposta ad Interpello n. 173/2020).
che alleghiamo in fondo all'articolo .
Vediamo in sintesi le risposte dell'Agenzia:
1. Il primo caso riguarda una ricercatrice residente in Svizzera fino al 2019 e che da ottobre è residente in Italia e chiede se la seconda tranche di una borsa di studio erogata dal Fondo Nazionale Svizzero, che riceverà nel corso del 2020 e non soggetta a tassazione in quel paese, debba essere tassata in Italia.
L'agenzia ripercorre il regime ordinario di tassazione per le borse di studio percepite da soggetti residenti in Italia. In base all'art 50 comma 1 del TUIR sono soggette ad IRPEF in quanto assimilate al lavoro dipendente, tranne in alcuni specifici casi tra i quali non rientra l'assegno in oggetto.
Osserva anche che la contribuente risulta assoggettata ad imposizione in Italia per il 2020 e che anche per il 2019 pur con formale iscrizione all'AIRE, continua a sussistere una presunzione relativa di residenza in Italia, in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati a regime privilegiato, per cui la contribuente a meno di prova contraria può essere assoggettata ad imposizione in Italia, sulla base del cd. Worldwide taxation principle
Per quanto riguarda specificamente le borse di studio la convenzione tra i 2 stati prevede che queste non siano soggette a tassazione solo nell'ipotesi in cui il trasferimento in Italia sia avvenuto al fine "di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale".
Su queste basi l'agenzia afferma che se la contribuente ha portato la residenza in Italia al solo scopo di svolgere l'attività di ricerca connessa alla borsa di studio percepita il compenso che riceverà nell'anno di imposta 2020, come soggetto residente in Italia, non sarà assoggettato a tassazione; in caso contrario, la borsa di studio sarà imponibile in Italia sulla base della regola generale realtiva ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
2. Il secondo caso riguarda invece un cittadino italiano vincitore di una borsa di studio presso una Università degli Stati Uniti integrata con un ulteriore importo lper adeguare il trattamento economico mensile . La borsa di studio è finanziata da un' organizzazione intergovernativa che sostiene i ricercatori del settore nel campo della biologia molecolare . L'Istante ha chiarito di non essere legato da alcun rapporto di lavoro con il soggetto erogante (ALFA).
L'interpello riguardava la possibilità che la borsa rientri tra le fattispecie cui si applica il regime di esenzione dall'IRPEF, ovvero:
- borsa di studio erogata per la mobilità internazionale - programma "Erasmus Plus ", di cui all'articolo 1, comma 50, della legge di Stabilità del 2016;
- borsa di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero
- borsa di studio corrisposta dalle Regioni a e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
- borse finanziate dalla Comunità europea
programma Socrates
borse erogatee dal Governo italiano per cittadini stranieri in forza di accordi internazionali.
L'agenzia premette che l'elenco, fornito con la risoluzione del 23 aprile 2009, n. 109/E, è esclusivo, ossia non e possibile assimilare a queste fattispecie altre borse diverse. L'interpello è stato comunque girato al Ministero dell'Università e della ricerca che ha chiarito come l'organismo ALFA citato risulta essere un un'organizzazione intergovernativa composta prevalentemente da Stati che fanno parte dell'Unione europea, ma non è un ente di derivazione europea .
In considerazione di quanto sopra , conclude l'agenzia, "si ritiene che la borsa di studio in esame non è riconducibile a nessuna delle previsioni di favore sopra evidenziate e, in particolare, non può essere ricondotta per assimilazione alle borse di studio erogate nell'ambito del programma "Erasmus Plus". Ne consegue che detta borsa studio è soggetta al regime di tassazione ordinario come reddito assimilato a quella da lavoro dipendente e nel presupposto che l'Istante risulti residente fiscalmente in Italia deve essere dichiarato come reddito estero".
In merito alla retribuzione supplementare versata all'Istante dall'Università, la Convenzione tra Italia e Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni non reca, in concreto, alcuna limitazione alla potestà impositiva dell'Italia, Stato di residenza dell' Istante, mentre risulta limitata la potestà impositiva degli USA per le retribuzioni relative ad attività di insegnamento o di ricerca: in altri termini, tale Paese non potrà tassare gli emolumenti in esame per i primi due anni di soggiorno temporaneo del contribuente negli Stati Uniti.
In conclusione, se la retribuzione universitaria aggiuntiva verrà percepita dall' Istante a fronte di una attività di ricerca, questa sarà assoggettata a tassazione esclusiva
in Italia per i primi due anni.