Con risposta n 181 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione del 50% dall’imposta lorda dei contributi riscattati (con piano di dilazione decennale), ai sensi dell’art.20 del DL n.4 del 28 gennaio 2019 e nota come pace contributiva può essere ripartita in ciascun anno d’imposta in cinque rate annuali di pari importo a partire dall’anno di versamento e nei quattro successivi.
Ciò comporterà che il beneficio venga fruito in 14 anni complessivi poiché in ogni anno si procederà a detrarre un quinto dell’importo versato nell’anno stesso e le quote provenienti dagli anni precedenti.
Facendo un esempio ipotizziamo che un contribuente abbia iniziato a versare la rateizzazione già nel 2020.
Egli potrà avere, in sede di presentazione di modello 730 o Redditi PF 2021, una detrazione pari al 50% di quanto versato per il 2020 diviso per 5 rimandando il resto in quote costanti ai 4 anni successivi.
Nel 2021 proseguirà anche con il pagamento della seconda rata del suo piano contributivo rateizzato e in dichiarazione 2022 avrà diritto alla detrazione del 50% di quanto versato per il 2021 diviso per 5, ma avrà anche la seconda quota di detrazione spettante per quanto versato nel 2020. E così a seguire fino al completamento della rateizzazione che porterà a poter spalmare il beneficio di detrazione fiscale su 14 anni totali.
L’agenzia delle Entrate ha fornito tale interpretazione con Risposta n.181 ad interpello (qui allegata) motivandola tanto in riferimento all’art 20 del DL n. 4 (modificato in conversione) comma 3, quanto alle istruzioni dei modelli 730 e Redditi PF 2020 che parlano di diritto alla detrazione di quanto effettivamente versato e quindi secondo un principio di cassa e da ripartire tra il primo anno di versamento e i 4 anni successivi. È il comma 5 inserito in conversione ad aver previsto la possibilità di rateizzare in 10 anni.
Si ricordi che la versione originaria della pace contributiva prevedeva che il riscatto potesse essere rateizzato dal lavoratore senza interessi in rate mensili per un massimo di 5 anni mentre in sede di conversione del DL n 4/2019 con Legge 26/2019 il numero di anni di rateizzazione è stato portato a 10, lasciando inalterata la formula del beneficio fiscale.