L’articolo 12 bis rubricato “Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali” viene introdotto in sede di conversione in Legge del Decreto Liquidità (Legge 5 giugno 2020 n 40 in vigore dal 7 giugno) e prevede che il credito di imposta introdotto con l’art. 49 del D.l. 34/2019 ossia, il credito per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali, valga per l’anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero nel caso ci siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica legata al COVID-19.
Si ricorda nel dettaglio che il credito d’imposta in esame contemplato all’art. 49 del D.l. 34/2019 spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 60mila euro, ed è:
- riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo (5 milioni di euro per il 2020);
- spetta per le spese per l'affitto degli spazi espositivi;
- spetta per l'allestimento dei medesimi spazi;
- spetta per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
Il suddetto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà stabilire le disposizioni applicative della norma entro il 30.06.2019, al momento ancora non risulta ancora emanato alcun provvedimento.