In merito alla procedura di reso merce, qualora sia stato consegnato al cliente un buono acquisto per futuri acquisti, si ritiene che all'atto della cessione del nuovo prodotto il contribuente abbia facoltà di emettere due scontrini:
- il primo negativo, di importo pari al "buono-acquisto", per rettificare il corrispettivo del bene reso;
- il secondo di importo pari al corrispettivo globale del nuovo bene, per certificarne l'acquisto.
Ciò è quanto ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 167 del 5 giugno 2020 (consultabile in allegato).
Il quesito è stato esposto da un commerciante al dettaglio che desiderava conoscere la corretta procedura per la sostituzione della merce acquistata dai propri clienti che non si ritengono soddisfatti dall'acquisto.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che la procedura di reso corretta da adottare è la seguente:
- al momento della restituzione del bene va emesso un documento commerciale per reso merce, in rettifica del corrispettivo del bene reso e recupero della corrispondente imposta e che richiama il documento commerciale emesso con il riferimento all'operazione originaria;
- al momento della consegna del "buono" multiuso (cioè non limitato all’acquisto di beni analoghi) di pari valore (cui va attribuito un numero identificativo da associare alla pratica di reso), l'esercente non è tenuto ad emettere il documento commerciale;
- al momento del nuovo acquisto va emesso un nuovo documento commerciale, con la descrizione del bene acquistato e la valorizzazione della relativa IVA, che reca alla voce "totale complessivo” il valore della merce acquistata, mentre il buono deve essere utilizzato come un mezzo di pagamento e il suo numero identificativo va riportato all'interno del documento commerciale ovvero, ove il registratore telematico in uso lo consenta, in calce allo stesso.
L’ Agenzia ha inoltre specificato che la procedura sopra indicata è analoga nel caso in cui venga effettuato un nuovo cambio della merce acquistata (reso del reso) richiamando tuttavia nel nuovo documento quello emesso al momento del cambio precedente.
Si fa presente che il caso esaminato dall’Agenzia riguarda l’emissione di un buono multiuso e cioè non limitato all’acquisto di beni analoghi. Con riferimento a questa tipologia di buoni, l’Agenzia ha specificato che, al momento della loro emissione, non vi è certezza della disciplina Iva applicabile alla cessione dei beni a cui gli stessi danno diritto. Da ciò deriva che l’emissione di questi buoni non anticipa il momento di effettuazione della cessione dei beni e quindi della certificazione dei corrispettivi. Per questa ragione l’esercente non è tenuto ad emettere il documento commerciale al momento della consegna del buono.