L’art 29 del Decreto Liquidità convertito in legge 5 giugno 2020 n 40 reca misure “in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori”
In particolare al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, prevede l’obbligo per le parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.
Pertanto:
- gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
- e le parti assistite da un difensore abilitato
che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenuti a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.
Viene inserito un nuovo comma 1-ter nell’articolo 16 del TUSG (Testo unico in materia di spese di giustizia) che consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite:
- posta elettronica certificata nel domicilio eletto
- o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.
La notifica PEC è consentita anche qualora l’irrogazione della sanzione sia contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248 del TUSG (Testo unico in materia di spese di giustizia).
Infine si prevede che il termine di sospensione per l’attività degli enti impositori fissato al 31 maggio 2020 sia anticipato al 15 maggio (ex art 37 dello stesso decreto e non erroneamente art 73 come indicato nel Decreto prima della conversione)