Pubblicata la nuova versione dell'Allegato 4bis del Fondo di Garanzia PMI (“Allegato 4 bis ex Legge di Conversione”), che le banche dovranno acquisire dal soggetto beneficiario finale ai fini della presentazione delle richieste di garanzia diretta.
L'aggiornamento della modulistica si è resa necessaria a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL Liquidità all'art. 13 comma 1 lett. m, in base alle quali i finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti dal Fondo PMI, sono stati ampliati fino a 30.000 euro e la durata massima estesa da 72 a 120 mesi, nello specifico:
- è stata allungata la durata dei finanziamenti da, 72 mesi a 120 mesi, ovvero da 6 a 10 anni;
- l’importo massimo del finanziamento è stato innalzato a 30.000 euro;
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è stata sostituita l’attuale modalità di calcolo dell’ammontare del finanziamento, ovvero l’importo non potrà essere superiore alternativamente a:
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
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il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019, come risultante da ultimo bilancio o da dichiarazione fiscale presentati alla data di presentazione della domanda ovvero da autocertificazione;
e, comunque, non superiore a 30.000 euro;
- viene sostituita e semplificata la formula per determinare l’attuale tasso massimo applicabile prevedendo il Rendistato con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%;
- ampliata la platesa dei beneficiari, ovvero oltre alle piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, è stata estesa la possibilità di accedere alla copertura della garanzia al 100% anche alle associazioni professionali e società tra professionisti e agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall’interessato mediante dichiarazione auto-certificata.
Il predetto allegato dovrà essere compilato e sottoscritto dai soggetti beneficiari della concessione del credito e dagli stessi, inviato alla banca, anche mediante posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso sottoscrittore.
Nel caso in cui la banca avesse già acquisito la precedente versione dell'Allegato 4bis, potrà procedere in questo modo:
- se le informazioni contenute nell'allegato 4bis (dato relativo ai ricavi di cui al punto 15) consentono al soggetto beneficiario finale di ricevere il finanziamento richiesto, potrà procedere alla presentazione della richiesta di garanzia;
- se le informazioni contenute nell'allegato 4bis (dato relativo ai ricavi di cui al punto 15) non consentono al soggetto beneficiario finale di ricevere il finanziamento richiesto, dovrà ricevere dal soggetto beneficiario (l'impresa) l’integrazione della richiesta di agevolazione, utilizzando il modello 2 "Annex “Integrazione Allegato 4bis”.
Come precisato dall'ABI con Circolare 12 del 08.06.2020, le novità dell’art. 13, per essere pienamente in vigore, necessitano dell’autorizzazione della Commissione europea e di chiarimenti operativi, nonché degli adeguamenti delle procedure organizzative e informatiche delle banche.