In un messaggio interno l'Inps riepiloga le varie regole sulla sospensione dei versamenti contributivi per effetto dell'emergenza Covid-19 per il settore agricolo , emanate e modificate spesso nelle ultime settimane.
La sospensione dei versamenti contributivi, interessa i seguenti soggetti ( in relazione ai singoli provvedimenti normativi) che devono fare apposita comunicazione di sospensione attraverso il Cassetto Previdenziale:
- aziende che insistono nei Comuni dell’iniziale zona rossa, con codice di autorizzazione 7H, e sospensione dei versamenti relativi alla contribuzione dovuta per il terzo trimestre 2019, con scadenza legale al 16 marzo 2020 Dl 9/2020 (articolo 5);
- agriturismi ovvero soggetti agricoli (codice autorizzazione 7L) che svolgono le attività di ristorazione connessa alle aziende agricole, all'attività degli orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali, alloggio, di cui ai seguenti codici ateco:56.10.12 ; 91.04.00 ; 55.20.52: sospensione dei versamenti del terzo trimestre 2019, con scadenza 16 marzo 2020;
- tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente - codice di autorizzazione 7Q - ( articolo 62, comma 2, Dl 18/2020): la sospensione riguarda i versamenti terzo trimestre 2019, con scadenza 16 marzo 2020; nell'istanza vanno indicate le rate della ripresa dei versamenti o il pagamento in unica soluzione)
- imprese del settore florovivaistico - Codice autorizzazione 7S (articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, Dl 18/2020): sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020 : la sospensione riguarda i versamenti quarto trimestre 2019 con scadenza legale 16 giugno 2020 (nell'istanza devono essere indicate le rate della ripresa dei versamenti o 1: unica soluzione)
I contribuenti destinatari delle predette disposizioni che intendono avvalersi della sospensione devono trasmettere la relativa istanza disponibile nel Cassetto Previdenziale con l'indicazione della relativa norma di riferimento. Viene anche specificato che è stata inserita una NEWS generale nel Cassetto Previdenziale Aziende Agricole per rendere nota alle aziende o loro intermediari la disponibilità dei modelli di sospensione predisposti.
Tutti i codici di sospensione COVID-19, attribuiti centralmente alle aziende interessate, sono visualizzabili nella sezione dei codici autorizzazione della procedura 5A “Archivio Anagrafico e Agevolazioni delle Aziende Agricole” e nel Fascicolo Elettronico Aziende Agricole all'interno del Menù nella sezione →Dati Azienda →Codici Autorizzazione.
La sospensione dei Piani di dilazione riguarda sia aziende, sia autonomi. Per gli autonomi agricoli per i quali non ci sono scadenze legali di versamenti c, sarà resa disponibile una specifica istanza che produrrà effetti ai soli fini della sospensione delle rateazioni amministrative.
Sospensioni Adempimenti:
- per le aziende con il codice autorizzazione 7H e 7L la sospensione riguarda la denuncia della manodopera occupata nel primo trimestre 2020, la cui scadenza legale è il 30 aprile 2020.
- Per le aziende con il codice autorizzazione 7S la sospensione riguarda le denuncie di manodopera occupata nel primo trimestre 2020 e quelli delle denunce mensili relative ai periodi retributivi di aprile (scadenza 31 maggio) e maggio 2020 (scadenza 30 giugno).
Ripresa della riscossione
Alle aziende che risultano ancora in debito verrà inviata una comunicazione individuale nel cassetto previdenziale con la notizia della sospensione operata, il prospetto dei contributi previdenziali sospesi, le indicazioni per il versamento e le date e le modalità per la ripresa della riscossione.
Per le aziende con codici di autorizzazione 7H – 7L -7Q i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo senza aggravio di sanzioni e interessi.
Per le aziende del settore florovivaistico (codice di autorizzazione 7S) la ripresa dei versamenti deve essere effettuata entro il 31 luglio in unica soluzione o in 5 rate mensili di uguale importo senza aggravio di sanzioni e interessi.
In tutti i casi le rate andrammo versate, sia dalle aziende, sia dai lavoratori autonomi, in unica soluzione entro la prima data utile di ripresa dei versamenti