Il Decreto Liquidità convertito in legge 5 giugno 2020 n 40 con l’art 11 estende a tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a:
- vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020
- ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.
Da ricordare che la prima versione del decreto prevedeva un intervallo temporale che andava dal 9 marzo al 30 di aprile, oggi in conversione di legge del decreto ampliata fino al mese di agosto.
La sospensione opera su:
- i termini per la presentazione al pagamento;
- i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- i termini previsti per l'iscrizione del nominativo del traente da parte del trattario, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari ;
- il termine per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.
La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione.
Sospesa inoltre, la trasmissione:
- alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino e fino al 31 agosto 2020; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.
- le informative al Prefetto di cui all’art. 8 bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386;
- eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria dovranno essere cancellate a cura dell’intermediario che le ha effettuate.