Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto interministeriale n. 11 del 30 maggio 2020, con il quale vengono ripartiti ulteriori 1.020 milioni di euro tra i due Fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all’art. 27 del D.lgs. 148/2015 (1.100 milioni meno gli 80 milioni già distribuiti con il Decreto n. 8 del 2 aprile 2020), Forma.Temp (Fondo per il lavoro in somministrazione e FSBA) FOndo bilaterale dell'artigianato.
Il decreto prevede la destinazione a Forma.Temp il 75% delle risorse e a FSBA il 25%. Le somme assegnate verranno trasferite ai rispettivi Fondi con Decreti successivi sulla base delle prestazioni che verranno man mano erogate alle imprese anche per la misura di sostegno al reddito prevista per l’emergenza da COVID-19 .
A questo proposito Formatemp comunica che le agenzie per il lavoro destinatarie hanno tempo fino alle h.15.00 del prossimo 30 giugno per presentare al Fondo le dichiarazioni relative al TIS c.d."semplificato" per il mese di maggio, compilando l’apposito “form” rinvenibile sulla piattaforma tis.formatemp.it. Il Fondo provvederà a rimborsare alle Agenzie per il Lavoro i trattamenti di integrazione salariale non appena saranno materialmente disponibili le risorse stanziate dai Ministeri competenti. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nella Circolare prot. 35393 del giorno 08/06/2020
Per quanto riguarda FSBA è stato comunicato che con le risorse disponibili prima del nuovo decreto il fondo ha erogato la quasi totalita delle prestazioni di integrazione salariale relative al mese di marzo.
E' stato inoltre deliberato (Delibera n. 6 del 25 maggio 2020) l’adeguamento del Sistema Informativo per consentire l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Rilancio. In particolare, viene prevista la seguente rendicontazione delle assenze:
- nei limiti delle 14 settimane è relativa a 70 giorni in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana e 84 giorni in caso di attività lavorativa su 6 giorni a settimana;
- nei limiti delle 18 settimane è relativa a 90 giorni in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana e 108 giorni in caso di attività lavorativa su 6 giorni a settimana.