Con la conversione in legge del Decreto Liquidità, pubblicato in Gazzetta lo scorso 6 giugno , all'articolo 41 intitolato "Misure per il lavoro" vengono aggiunti due nuovi commi che invece destinano ulteriori risorse alla liquidita, in particolare per la nuova imprenditoria in agricoltura.
Il nuovo comma 4 –bis infatti introduce una misura agevolativa per il credito alle aziende agricole . Si tratta di mutui a tasso zero che saranno concessi da ISMEA l'istituto governativo per l'agricoltura , in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole, in particolare per :
- la ristrutturazione di mutui in essere,
- la copertura di spese di gestione o
- investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
I mutui dovranno essere concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di 15 anni (comprensiva del periodo di preammortamento)nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Titoli preferenziali saranno :
- la costituzione dell’azienda nel biennio 2019-2020,
- la dimensione della superficie utile agricola e
- la produzione di prodotti agroalimentari tipici tutelati.
Sarà un apposito decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione a definire i criteri piu specifici e le modalità di richeista e di erogazione da parte dell'ISMEA.
Per l'attuazione viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020.
Inoltre, con lo stesso obiettivo, il nuovo comma 4 quater modifica il decreto legislativo 185 del 2000 per cui si da accesse anche alle micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile di nuova costituzione per la concessione di mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni e di importo non superiore al 90% della spesa ammissibile. La norma originaria riservata questa aliquota alle aziende costituite almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi.
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