Con provvedimento con Prot. n. 2020/225347 del 5 giungo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stati individuati gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata e che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta al fine di poter effettuare i controlli preventivi.
Gli elementi di incoerenza che giustificano tali controlli devono essere ai sensi dell’art 5 comma 3 bis del DLgs 175/2014 stabiliti con provvedimento della stessa agenzia delle entrate.
Il provvedimento di cui sopra datato 5 giugno li ha stabiliti nei seguenti:
- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento,
- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nelle certificazioni uniche
- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nelle dichiarazioni dell’anno precedente,
- o la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o ai dati esposti nelle certificazioni uniche.
Ricordiamo che l’art 5, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 175 del 2014 prevede che, nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente da parte del contribuente o per il tramite di un sostituto d'imposta, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta l’Agenzia delle entrate può effettuare i controlli preventivi nei seguenti casi:
- le modifiche presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia di sopra elencati,
- o determinano un esito a rimborso di importo superiore a 4.000 euro
I controlli preventivi sono effettuati entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
I suddetti controlli avvengono in via automatizzata o con verifica della documentazione giustificativa entro il termine previsto.
Infine il rimborso che spetta al termine delle operazione di controllo preventivo è erogato dalla Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione ovvero dalla data della trasmissione se è successiva al detto termine.