La conversione in legge del decreto liquidità, oltre a prevedere la rivalutazione dei beni di impresa gratuita per gli alberghi e le strutture termali ha modificato la rivalutazione dei beni di impresa prevista dalla Legge di Bilancio 2020, per le società di capitali, per le cooperative, per i trust e per gli altri enti pubblici e privati che non adottano i princìpi contabili internazionali.
La Legge di Bilancio 2020 prevedeva la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 con il pagamento sulle plusvalenze emergenti di una imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.
L'affrancamento della riserva in sospensione di imposta con il pagamento di una sostitutiva del 10%.
L’art. 12-ter della legge di conversione del decreto Liquidita dispone che la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni prevista dalla Legge di Bilancio2020 (art.1, commi 696 L. 160/2019) puo' essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021 e quindi nel bilanci 2020-2021-2022.
Per la legge di bilancio 2020 - la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 2018, pertanto nel bilancio 2019.
La Legge di Liquidita prevede pertanto uno slittamento di tre esercizi (bilanci dal 2020 al 2022) rispetto al termine indicato dalla legge n. 160 del 2019 (bilancio 2019).
Inoltre dispone, limitatamente ai beni immobili, che i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 dicembre 2022, del 1 dicembre 2023 o del 1 dicembre 2024.