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IVA ORDINARIA SUL SERVIZIO DI LETTURA DEI RIPARTITORI DI CALORE NEI CONDOMINI

2 minuti, Redazione , 09/06/2020

Iva ordinaria sul servizio di lettura dei ripartitori di calore nei condomini

L’agenzia delle entrate risponde ad interpello sui ripartitori di calore dicendo che il loro servizio di lettura non è soggetto ad aliquota agevolata come invece è la loro installazione.

Ascolta la versione audio dell'articolo

La prestazione di lettura dei ripartitori di calore nei condomini privati NON è soggetta ad aliquota agevolata del 10% come è invece la installazione degli stessi ripartitori, in quanto la prima prestazione non è considerata operazione accessoria alla seconda.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con risposta n 163 ad interpello del 3 giungo scorso.

Ciò che veniva chiesto dall’interpellante era se il servizio di lettura dei ripartitori di calore potesse essere considerato una prestazione accessoria rispetto alla installazione degli stessi e quindi usufruire della agevolazione sull'IVA.

Si ricorda che il DPR n 380/2001 è la normativa di riferimento per la definizione delle varie tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l’individuazione delle tipologie di interventi agevolati. L’installazione dei ripartitori di calore è tra quelle soggette ad aliquota agevolata del 10% in quanto rientra tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata ossia rientra tra le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate su tali immobili.

In particolare l’installazione dei ripartitori di calore consiste in un intervento volto ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e perciò soggetto ad aliquota IVA ridotta.

L’agenzia nella risposta n 163 ad interpello ha chiarito per rispondere all'istante quale sia da considerarsi una prestazione accessoria e cioè quella per la quale ricorrono i seguenti requisiti:

  • l'operazione deve integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale;
  • l'operazione deve essere resa direttamente dal soggetto che effettua l'operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
  • l'operazione deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l'operazione principale.

Inoltre, nel rispondere all' interpello l'agenzia ha fatto richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11 gennaio 2001, C-76/99 secondo la quale una prestazione deve essere considerata "accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore".

Analizzati gli elementi che configurano la accessorietà anche alla luce della sentenza suddetta l’agenzia ha ritenuto che per avvalersi della medesima aliquota IVA agevolata non può essere sufficiente una “generica utilità” della prestazione accessoria rispetto all'attività principale, unitariamente considerata, ma è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale ossia abbiano una stessa funzione.

Per questi motivi non vi è accessorietà tra il servizio di lettura di ripartitori di calore presso i condomìni e la prestazione di installazione dei ripartitori stessi e il servizio di lettura deve essere assoggettato ad IVA con l'aliquota ordinaria del 22%.

Allegato

Risposta a interpello n 163/2020

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA

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