Dopo l'annuncio della ministra del lavoro Catalfo, è stato pubblicato il 5 giugno , sul sito del ministero del Lavoro, il decreto interministeriale che sblocca l'indennità di 600 euro di aprile indirizzata ai professionisti iscritti alle casse private. Il decreto, però, non dà attuazione alla terza tranche prevista per maggio. Si dovrà attendere un nuovo provvedimento
Come anticipato dalla ministra , ai beneficiari dell'indennità di marzo il bonus verrà erogato automaticamente senza la necessità di presentare una nuova domanda, mentre i professionisti iscritti che non hanno percepito l'indennità a marzo, potranno inoltrare la richiesta del bonus di aprile alle rispettive casse di appartenza a partire dall'8 giugno.
(cfr i requisiti previsti dal decreto Cura Italia nell'articolo "Bonus 600 euro professionisti con casse previdenziali".)
Ricordiamo i seguito i nuovi requisiti (modificati dal decreto Rilancio rispetto al decreto Cura Italia:
a) non essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) non essere titolare di pensione.
c) aver conseguito per l'anno 2018 un reddito professionale non superiore a 35mila euro. L'attività deve essere stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati a causa dell'emergenza sanitaria.
d) Hanno inoltre diritto al bonus, coloro che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per cessazione dell'attività si intende la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si intende, invece una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
Gli enti di previdenza sono tenuti a comunicare l'andamento delle richieste con cadenza settimanale al ministero dell'Economia che, all'occorrenza, con proprio decreto potrà apportare variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le risorse attualmente disponibili.
L’istanza va presentata seguendo i modelli predisposti da ciascuna Cassa , allegando una autocertificazione in cui si dichiara di essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di non aver percepito altri bonus previsti dai decreti Cura Italia e Rilancio, oltre che i requisiti reddituali già previsti:
- un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro con attività limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza COVID-19;
- un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro, con attività cessato o ridotta di almeno il 33% o sospesa in conseguenza
- dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
(Qui il tool gratuito per il calcolo del requisito reddituale )
Alla domanda va allegata anche copia del documento d’identità, codice fiscale e coordinate bancarie o postali per il pagamento . L’erogazione delle somme sarà disposta in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte dopo la verifica della sussistenza dei requisiti.
Non è stato chiarito il problema dell'interpretazione dell'articolo 86 del Dl Rilancio, che a una lettura letterale introduce una incompatibilità tra le indennità di marzo e quelle da corrispondere ad aprile e maggio. L'Ufficio studi della Camera aveva segnalato : "l'opportunità di chiarire se le indennità siano cumulabili per il caso in cui si riferiscano a mesi diversi»
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