L'anno scorso il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 ha introdotto una misura di agevolazione per l'accesso alla tutele della maternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, sia professionisti che collaboratori . Si tratta del requisito di contribuzione versata che deve essere pari ad un minimo mensilità nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di maternita . In precedenza, erano richieste invece tre mensilità di contribuzione.
Si ricorda che come per le lavoratrici dipendenti anche alle lavoratorici autonome iscritte alla gestione Separata è assicurato il diritto all'astensione dal lavoro per 5 mesi Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore in caso di grave malattia morte abbandono della madre o affidamento esclusivo al padre ) ha diritto a percepire un'indennità par pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata , erogata direttamente dall'INPS. Da sottolineare che per l’erogazione dell’indennità di maternità o paternità degli iscritti alla Gestione separata non è obbligatoria l' astensione dall’attività lavorativa (cfr. la circolare n. 109 del 16 novembre 2018).
Restano invariati gli altri requisiti , cioè:
- il periodo di riferimento dei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, all’interno del quale deve essere riscontrata la singola mensilità di contributi;
- la necessità che la mensilità di contribuzione sia stata calcolata con aliquota piena per il 2019 ammontava al 33,72% per i parasubordinati privi di DIS-COLL, e al 25,72% per i professionisti);
- il fatto che la prestazione di maternità viene erogata a lavoratrici e lavoratori subordinati anche in assenza di versamento da parte del committente. L’automaticità delle prestazioni non si applica ai liberi professionisti iscritti alla Gestione , che sono responsabili del versamento contributivo in autonomia (cfr. la circolare n. 42/2016).
Con la Circolare n. 71 del 3.6.2020 l'INPS ha chiarito che il requisito agevolato si applica non solo ai periodi di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019) ma anche quelli iniziati prima e non ancora conclusi alla data del 5 settembre 2019.
La novità si applica anche al diritto al trattamento economico per il congedo parentale che cui hanno diritto i genitori nei primi tre anni di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del bambino Si ricorda che l’automaticità delle prestazioni sopracitata non si applica per la fruizione del congedo parentale;
La circolare precisa che se il congedo parentale viene richiesto nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) e manchi il requisito contributivo di una mensilita l’indennità può comunque essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dal fatto che l'abbia utilizzata o no. Quindi
- se il periodo di maternità o paternità ricade totalmente inperiodo antecedente il 5 settembre 2019 dovrà essere accertato il requisito contributivo delle tre mensilità di contribuzione effettivamente versate con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità o paternità;
- se, invece, il periodo di maternità o paternità ricade parzialmente o totalmente dopo il 5 settembre 2019 dovrà essere accertato sarà sufficiente una sola mensilita di contribuzione versata .
- Dato che il congedo e richiedibile anche in periodi frazionati per ciascun periodo si applicano le relative disposizioni normative.
ATTENZIONE l’erogazione dell’indennità di maternità o paternità ai collaboratori in applicazione dell’automaticità delle prestazioni non consente mai il riconoscimento del diritto all’indennità di congedo parentale.
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei primi anni di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) che si puo richiedere per massimo sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.
In caso di adozione e affidamento solo preadottivo, sia nazionale che internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per massimo sei mesi entro i primi tre anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
Il diritto all'indennità sia di maternità che per il congedo parentale si prescrivono entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.