Con la circolare 69 /2020 pubblicata ieri sera l'INPS interviene in extremis per illustrare in dettaglio requisiti di accesso al Reddito di emergenza, istituito dall’articolo 82 del decreto-legge "Rilancio" n. 34/2020. La procedura per le domande in effetti è già stata resa disponibile dalla settimana scorsa sul sito INPS.
Vediamo di seguito i principali punti delle istruzioni:
REQUISITI ECONOMICI
Sono relativi all’intero nucleo familiare, il quale è quello individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE valida al momento della presentazione della domanda .
Sono valide le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente; NON è valida l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
Il valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, deve essere inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio e si calcola secondo il principio di cassa moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne Diversamente da quanto avviene con il Reddito di Cittadinanza, tale scala può raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza c
La circolare fornisce i seguenti esempi di calcolo delle soglie (gli importi corrispondono quindi alle somme previste come Reddito di emergenza).
Composizione nucleo | Scala di equivalenza | Importo Rem |
Un adulto | 1 | 400 euro |
Due adulti | 1.4 | 560 euro |
Due adulti e un minorenne | 1.6 | 640 euro |
Due adulti e due minorenni | 1.8 | 720 euro |
Tre adulti e due minorenni | 2 | 800 euro |
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave | 2.1 | 840 euro |
INCOMPATIBILITA'
- Il Rem non è compatibile con le altre indennità istituite per l'emergenza COVID -19 per :
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
- liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
- lavoratori settore agricolo;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici.
Inoltre non è compatibile con:
- la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, sia previdenziale che assistenziale con la sola eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, indipendentemente dall’importo del trattamento pensionistico.
Sono compatibili invece con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici come ad esempio indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità
- la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare,
Nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore: il REM non è compatibile quindi se la retribuzione teorica del lavoratore è superiore a 400 euro.
- con il Reddito e della Pensione di Cittadinanza (di cui al Capo I del decreto-legge n. 4/2019), ovvero con le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge, fatto salvo il caso in cui il reddito di emergenza risulti piu favorevole per il nucleo familiare
Si riportano gli esempi di casi particolari :
- per un nucleo composto da 3 persone (di cui un componente ha richiesto, a maggio 2020, una pensione di reversibilità la cui domanda non è stata ancora definita), che richiede il Rem a giugno 2020: la domanda di Rem sarà accolta.
- per un nucleo composto da 2 persone, che ha beneficiato di RdC dal quale è decaduto ad aprile 2020, a seguito di presentazione tardiva di DSU 2020 e mancato rispetto dei requisiti: la domanda di Rem viene accolta.