L’Inps ha fornito chiarimenti in merito alle richieste di indennità istituite per l’emergenza COVID-19 pari a 600 euro per marzo e aprile (dal Decreto Cura Italia e poi dal decreto Rilancio) a favore di liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa titolari di partita Iva attive al 23 febbraio, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e non pensionati.
In particolare, nel caso in cui le domande siano state rifiutate, ad esempio per mancanza del requisito di iscrizione alla gestione separata, è possibile effettuare un’istanza di riesame entro la data del 21 giugno, dimostrando l'apertura della partita Iva. La mancata iscrizione in questi casi è causato dal mancato rispetto dei 30 giorni dall'inizio attività e puo' essere regolarizzata.
Si fa presente che l’Inps, nell' allegato 1 al messaggio 2263 del 1 giugno 2020 (consultabile in allegato), ha ricordato i requisiti richiesti per godere del Bonus e ha specificato in quali casi è possibile chiedere il riesame della domanda che sia stata negata.
Con riferimento all’ indennità a liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si riportano i chiarimenti dell'inps con riferimento alle due categorie di beneficiari.
Liberi professionisti (compresi gli associati a studi professionali o i soci di società semplici):
- in possesso di Partita Iva attiva al 23 febbraio 2020;
- iscritti alla Gestione Separata INPS.
L’Inps ha esaminato due ipotesi in cui la domanda sia stata rigettata e fornito i chiarimenti per effettuare l’istanza di riesame, come di seguito riportiamo:
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se la domanda è stata rigettata per mancata individuazione della P. IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 in quanto il professionista (componente di uno studio associato) ne abbia omesso l’indicazione al momento dell’iscrizione alla Gestione separata. In questo caso è possibile chiedere il riesame della domanda respinta, fornendo gli estremi della partita iva attiva alla predetta data;
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se il rigetto della domanda è derivato dalla mancata iscrizione del professionista alla Gestione separata è necessario verificare:
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la presenza di una partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 presso Agenzia delle Entrate;
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il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in particolare con la compilazione del quadro RR sez. II delle dichiarazioni reddituali relativo alla determinazione della contribuzione dovuta alla Gestione separata;
Qualora la verifica degli ultimi due aspetti segnalati risulti positiva, pur in assenza di iscrizione alla Gestione separata, il professionista ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla normativa ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale.
Se l’attività ha avuto inizio dal 1 gennaio 2019, non essendo ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali da parte del professionista (dichiarazione dei redditi nella quale deve essere compilato anche il quadro RR sez. II relativo alla determinazione della contribuzione dovuta alla Gestione separata), è sufficiente che il beneficiario alleghi all’istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello AA9), dalla quale risulti l’inizio dell’attività alla data del 23 febbraio 2020.
Si ricorda inoltre che l’accoglimento dell’istanza di riesame è comunque subordinato alla verifica dell’avvenuta iscrizione alla Gestione separata da parte del professionista e della relativa decorrenza anche se effettuata dopo la data del 23 febbraio 2020.
Titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa:
- con contratto di collaborazione attivo al 23 febbraio 2020
- iscritti alla Gestione Separata.
Da ultimo, ai fini del riesame si ricorda che:
- l’utente può inviare la documentazione richiesta attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro” ”oppure tramite la casella di posta istituzionale dedicata: [email protected], istituita per ogni struttura territoriale INPS (ad esempio riesamebonus600.padova@inps).
- l’istanza di riesame deve essere inoltrata entro la data del 21 giugno (oppure entro 20 giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda , se avviene dopo il 1 giugno 2020) ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva.