Se durante il blocco dei licenziamenti economici previsto dal decreto Cura Italia per il periodo dell'emergenza Covid 19 si verifica un licenziamento , il lavoratore potrà percepire l'indennità di disoccupazione Naspi. L'eventuale contenzioso che dovesse seguire avrà un iter indipendente e solo se il licenziamento dovesse essere giudicato nullo e si procedesse alla reintegra, il lavoratore sarà chiamato alla restituzione delle somme ricevute .
E' uno dei chiarimenti forniti dall’Inps con il messaggio n. 2261/2020, pubblicato il 1° giugno , che contiene alcune precisazioni in merito all'applicazione delle regole sulla gestione e la tutela dei lavoratori resesi necessarie in questi mesi di emergenza per il Coronavirus
Il divieto di licenziamento ricordiamo riguarda licenzimenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo , comprese le conciliazioni preventive .
Era stato introdotto dall’articolo 46 del decreto Cura Italia per 60 giorni a partire dall'17 marzo 2020 e riconfermato con prolungamento della durata a 5 mesi (fino al 16 agosto 2020) grazie all'articolo 80 del decreto Rilancio, Riguarda anche lo stop alle procedure avviate dopo il 23 febbraio
Il messaggio Inps precisa ora che, nel caso il datore di lavoro proceda comunque al licenziamento di un lavoratore in questo periodo il dipendente ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione Naspi in quanto questa interviene precisamente per la tutela del lavoratore che perde il lavoro involontariamente.
La validità o invalidita del recesso ed eventualmente l'annullamento del licenziamento, con conseguente obbligo di restituzione della NASPI saranno poi oggetto di valutazione da parte di un giudice.
L'accertamento giudiziario viene anche indicato come soluzione al problema della legittimità dei recessi effettuati il 17 e il 18 maggio, giorni che per il ritardo di pubblicazione del DL 34 in cui era contenuta la proroga , erano rimasti scoperti dal punto di vista normativo e nei quali quindi i datori di lavoro potrebbero invocare il diritto legale al licenziamento.
La Naspi eventualmente ricevuta dovrà essere restituita anche nel caso in cui il datore di lavoro decidesse di revocare il licenziamento effettuato tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020, come previsto sempre dal decreto Rilancio art. 80 comma 2.
Il messaggio Inps precisa, infine, che il divieto di licenziamento non si applica ai rapporti di lavoro domestico, soggetti a una disciplina speciale, e neppure alla rescissione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che esulano dal campo della subordinazione pur dando diritto in alcuni casi all'indennità di disoccupazione DIS COLL.