L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in materia di detrazioni per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica e anche con riguardo alla cessione del credito d'imposta derivante dall'esecuzione degli interventi in esame.
In particolare, nella Risposta all’istanza di interpello del 22 maggio 2020, n. 137,(consultabile in allegato unitamente alle nn. 138 e 139 sul medesimo tema), l’Agenzia ha chiarito che:
- le regole da applicare sono quelle disciplinate dall’ art. 14, comma 2-quater.1, del d.l. 63 del 4 giugno 2013 che stabilisce che, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell' 80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell' 85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori;
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio senza demolizione dell’edificio esistente ma con ampliamento, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, una " nuova costruzione", salvo che non dipenda all'adeguamento della normativa antisismica;
- per quanto riguarda il cambio di destinazione d’uso, è necessario che dal titolo abilitativo che autorizza i lavori si evinca chiaramente che l’immobile oggetto degli interventi diverrà abitativo e che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione;
- anche per gli edifici posseduti da un unico proprietario è possibile rinvenire parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate che danno diritto all’agevolazione;
- viene inoltre specificato che è possibile effettuare la cessione del credito derivante dalla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati;
- la cessione del credito al posto della detrazione, è possibile solo per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici (e quindi in presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome e non necessariamente con più proprietari distinti).
L’Agenzia ha inoltre ricordato che la detrazione sisma+ecobonus è alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento. Pertanto l’agevolazione spetterà solo qualora vi siano tutti i requisiti necessari per le due detrazioni che sostituisce, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche degli edifici ove si effettuano gli interventi (impianti di riscaldamento funzionanti).
Inoltre, laddove gli interventi in questione di sisma+ecobonus possano essere teoricamente compresi anche tra quelli agevolabili ai sensi dell'art. 16-bis del Tuir, potranno essere ammessi, a fronte delle medesime spese, ad una sola delle predette detrazioni.
Nella successiva Risposta ad interpello (n. 138 dello stesso giorno), l’Agenzia ha inoltre specificato che la detrazione va applicata su un ammontare delle spese non superiore a euro 136mila euro per ciascuna delle unità immobiliari (nel caso specifico 3), costituenti inizialmente l’edificio “recuperato”.
Allo stesso modo, l’Agenzia si è pronunciata mediante Risposta(n. 139 del 22 maggio 2020) a un terzo interpello di un contribuente che, in qualità di unico proprietario di un immobile costituito da 13 sub con relative parti comuni, intende effettuare sull'edifico interventi edilizi di demolizione e ricostruzione, che comportano l'adozione di misure antisismiche e di efficientamento energetico applicando le detrazioni c.d. "sisma+ecobonus" e avvalendosi della cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi che verranno effettuati.