HOME

/

FISCO

/

EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS

/

DECRETO RILANCIO: CANCELLAZIONE IRAP ANCHE CON ESERCIZIO A CAVALLO

2 minuti, Redazione , 01/06/2020

Decreto Rilancio: cancellazione Irap anche con esercizio a cavallo

Soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare e cancellazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto relativa al 2020; i chiarimenti delle Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo quanto disposto dall'art. 24 del DL Rilancio n. 34/2020 in tema di IRAP, in sede di dichiarazione dei redditi 2020, è previsto che:

  • il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
  • l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della 1° rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la 2° rata dell’acconto ed il saldo;
  • le disposizioni in commento hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati, ovvero:
    • i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del Dlgs n. 446/1997
    • i soggetti indicati nell’articolo 162-bis del Tuir
    • i soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl Rilancio.

Sulla base di questa ultima disposizione si deduce che l’articolo 24 del d.l. n. 34 del 2020, fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione, esplica i propri effetti anche nei confronti a tutti i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare (esercizi c.d. “a cavallo”).

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 29 maggio 2020 n. 28 con la quale ha fornito chiarimenti sulla cancellazione dei versamenti Irap introdotta dal decreto “Rilancio” (articolo 24 del Dl n. 34/2020), con particolare riguardo ai soggetti che esercitano la propria attività in periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare.

Restano, ovviamente, le peculiarità legate a tale situazione ed ai relativi termini di versamento. Va ricordato, infatti, ex articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435, che, in generale:

  • per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il versamento sub a) deve avvenire entro il 30 giugno e quello sub b) entro il medesimo termine (1° rata dell’acconto) ovvero entro il 30 novembre (2° rata dell’acconto). In altri termini, questi soggetti non sono tenuti ad effettuare i versamenti di giugno 2020;
  • per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l’«ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta» (saldo periodo precedente e 1° rata dell’acconto) e l’«ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta» (2° rata dell’acconto). Risulta, quindi, determinante individuare il «periodo di imposta in corso al 31dicembre 2019».

A tal fine, l'Agenzia fornisce due utili tabelle con alcuni esempi.

Contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
Periodo d’imposta I° acconto entro dovuto II° acconto entro dovuto Saldo entro dovuto
1.01.2019
-
31.12.2019
30.06.2019 30.11.2019 30.06.2020 no
1.01.2020
-
31.12.2020
30.06.2020 no 30.11.2020 30.06.2021
Contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
Periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 I° acconto entro dovuto II° acconto entro dovuto Saldo entro dovuto
1.07.2019
-
30.06.2020
31.12.2019 31.05.2020 31.12.2020 no
Periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 I° acconto entro dovuto II° acconto entro dovuto Saldo entro dovuto
1.07.2020
-
30.06.2021
31.12.2020 no 31.05.2021 31.12.2021

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 29.05.2020 n.28

Tag: DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

IDENTITÀ DIGITALE · 06/12/2024 IT Wallet: come attivare il portafoglio digitale su appIO

Il Governo informa della possibilità per i cittadini di avere un Portafoglio IT o IT Wallet con i documenti digitali in loro possesso: come fare

IT Wallet: come attivare il portafoglio digitale su appIO

Il Governo informa della possibilità per i cittadini di avere un Portafoglio IT o IT Wallet con i documenti digitali in loro possesso: come fare

Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: Ordinanza con regole per i contributi

Pubblicata in GU n 278 del 27 novembre l'Ordinanza 23 ottore 2024 con le regole per i contributi nelle zone allunvionate

Verifica codici fiscali: il via dal 15 novembre il servizio massivo ADE

Le Entrate informano del fatto che per un mese a partire dal 15 novembre è possibile usufruire del servizio online della verifica dei codici fiscali per banche e assicurazioni

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.