E' stata pubblicata ieri la circolare di istruzioni n. 65 sulle indennità garantite ai lavoratori domestici dal Decreto Rilancio per i mesi di aprile e maggio, cd "Indennità LD". Ricordiamo che la procedura di richiesta è già disponibile sulla piattaforma INPS (cfr qui le istruzioni per la domanda).
L'istituto fornisce comunque ora il quadro completo dei requisiti e delle compatibilità della INDENNITA' LD con altri strumenti di sostegno al reddito messi in campo in questi mesi dal governo per l'emergenza Coronavirus.
Requisiti del soggetto richiedente
Possono fare richiesta i soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL, che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente:
- Colf;
- Badanti.
Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori per i quali, alla data del 23 febbraio 2020:
- risulti l’iscrizione del rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS;
- l’orario settimanale dell’unico rapporto di lavoro o la somma dell’orario dei vari rapporti di lavoro, alla medesima data del 23 febbraio 2020, abbia una durata complessiva superiore a 10 ore;
- non risulti la convivenza con alcuno dei datori di lavoro.
ATTENZIONE Sono esclusi, per espressa previsione di legge, i contratti di lavoro regolarizzati grazie alla norma sull' emersione del lavoro nero contenuta nel decreto Rilancio all’articolo 103.
La durata complessiva, superiore a 10 ore settimanali, e la condizione di non convivenza devono risultare dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro il 23 febbraio 2020.
Infine, anche la condizione della “non convivenza” con il datore di lavoro è desunta dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro la predetta data, sulla base del contratto.
Incompatibilità
La nuova indennità LD non è cumulabile con alcuna delle indennità COVID-19, introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica dal D.L. n. 18/2020 che sono:
- indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27, D.L. n. 18/2020);
- indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28, D.L. n. 18/2020);
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, D.L. n. 18/2020);
- indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30, D.L. n. 18/2020);
- indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, D.L. n. 18/2020);
- Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44, D.L. n. 18/2020, così come modificato dall’art. 78, D.L. n. 34/2020);
- indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84, D.L. n. 34/2020);
- indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ed enti, società e federazioni ad essi collegati (art. 98, D.L. n. 34/2020);
- Reddito di emergenza (art. 82, D.L. n. 34/2020);
- Reddito di cittadinanza, il cui ammontare del beneficio risulti superiore o pari all’ammontare dell’indennità LD.
Nel caso di percettori del Reddito di cittadinanza, l’articolo 85, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 prevede che «l’indennità non spetta ai percettori per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità».
Quindi in fase di istruttoria INPS verifica se il richiedente risulti inserito in un nucleo familiare che sia percettore di Rdc/Pdc., nonché l’importo complessivamente percepito per le mensilità di aprile e maggio.
La circolare fornisce alcuni casi pratici. Ad esempio se il beneficiario di Rdc/Pdc è decaduto dalla prestazione nel mese di giugno ma per la mensilità di aprile e maggio è stato corrisposto un importo complessivo di 600 euro, la domanda per l’indennità LD sarà accolta e l’importo erogato sarà pari al residuo di 400 euro.
Infine l’indennità in favore dei lavoratori domestici non spetta,:
- ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità
- ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
Si ricorda che l'importo dell'indennità LD non concorre alla formazione del reddito.