L’art.148 del Decreto Rilancio "Modifiche alla disciplina ISA" al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, non interviene sul prossimo adempimento relativo all'anno 2019 ma semplicemente prevede per gli anni 2020-2021 degli alleggerimenti "evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria".
Ciò vuol dire in sostanza che l'Agenzia eviterà di chiedere ai contribuenti informazioni di cui è già in possesso nelle sue banche dati fornendo in maniera ancora più dettagliata di come fatto ora, una sorta di ISA già precompilato in base ai dati di cui l'Agenzia Entrate è a conoscenza.
La norma fornisce all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, organi di controllo del rispetto degli ISA, nuove indicazioni utili per le strategie da seguire nello svolgimento del controllo, viste le difficoltà correlate al primo periodo di imposta della applicazione degli ISA (cioè il 2018) e visti gli effetti sulla economia derivanti dall’emergenza sanitaria.
In particolare, per i controlli si agirà come segue:
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, ai fini del controllo gli organi suddetti terranno conto del livello di affidabilità derivante dall’applicazione degli indici per il periodo successivo in corso al 31 dicembre 2019 e non solo utilizzando i dati dichiarati per gli studi di settore 2017
- analogamente per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dalla applicazione degli indici per i precedenti periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e 2019.
Ultima novità prevista dal Decreto Rilancio è la modifica ai termini per l’approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione rispettivamente modificate:
- al 31 marzo invece del 31 dicembre
- al 30 aprile invece del mese di febbraio
dell’anno successivo a quello di applicazione.
Si noti come questa sia comunque una modifica che non determina alcun vantaggio per il contribuente ma per l’Agenzia delle entrate.
In senso generale inoltre si riscontra come tale articolo non apporti alcun beneficio sul prossimo adempimento relativo all'anno 2019 come invece richiesto a più voci dagli ordini e associazioni di categoria pertanto il provvedimento contenuto nel Decreto Rilancio parrebbe al momento insufficiente per far fronte alle prossime difficoltà da affrontare per i dichiarativi fiscali.
Ricordiamo brevemente cosa sono gli ISA:
sono stati introdotti con l’art 9 bis del decreto-legge n. 50/2017 in sostituzione degli studi di settore e sono indicatori di affidabilità fiscale basati su dati, relativi a più anni, in grado di mostrare la normalità e la coerenza della gestione d’impresa o professionale del contribuente.
L’amministrazione esprime relativamente a questi dati un voto che va da 1 a 10 attribuendo un grado di affidabilità fiscale al singolo contribuente.
Se il valore è “alto” l’imprenditore o il professionista avrà diritto a premi stabiliti dalla stessa normativa che riguardano l’esonero da controlli o da incombenze altrimenti dovute.
Per il dettaglio del sistema premiale dell’art 9 bis comma 11 si legga l’articolo “ISA e media semplice per gli indici 2019” contenente anche dettagli sul provvedimento n 183037/2020 del 30 aprile 2020 pubblicato sul sito della Agenzie delle Entrate in merito ad alcune modifiche inserite per fa fronte alla situazione della emergenza da covid 19.
Si ricordi che gli ISA hanno sostituito il sistema degli studi di settore e che si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 31 gennaio 2020 ha individuato quali sono i dati utili per il calcolo degli ISA per il 2020 e diffuso i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA da utilizzare per il periodo di imposta 2019.