Il Governo in data 25 maggio ha fornito alcuni chiarimenti nella sezione delle FAQ on line su quanto previsto a seguito della entrata in vigore del DPCM del 17 maggio 2020 e del DL n 33 del 16 maggio 2020 per gli spostamenti.
Rende inoltre disponibile una nuova autocertificazione da utilizzare per recarsi fuori regione.
Ricordiamo che dal 4 maggio scorso l’autocertificazione non era più necessaria per gli spostamenti all’interno della propria regione di residenza pur continuando a vigere alcune delle principali regole anti-contagio covid quali:
- l’utilizzo della mascherina nel caso in cui sia impossibile mantenere la distanza di un metro per attività motoria e di due metri per attività sportiva e comunque in tutti i luoghi chiusi
- il divieto di assembramento
Stando alle risposte diffuse sul sito del Governo vediamo invece le regole per gli spostamenti valide fino al 2 giugno e quali sono i cambiamenti dal 3 giugno in poi:
- Fino al 2 giugno 2020, gli spostamenti al di fuori della propria regione restano consentiti esclusivamente per ragioni di lavoro, assoluta urgenza ovvero per motivi di salute propri o di un parente stretto che ne abbia necessità. Per tali spostamenti è necessaria una specifica autocertificazione
In mancanza si potrà usare la precedente (quella valida fino al 17 maggio) depennando le parti non più in vigore.
- Fino al 2 giugno 2020, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza provenendo da un’altra Regione, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati
- Fino al 2 giugno chi lavora in una regione e abita in un'altra sarà giustificato agli spostamenti per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi.
- A partire dal 3 giugno sarà nuovamente consentito spostarsi tra regioni diverse per qualsiasi motivo.
È importante sapere che gli spostamenti tra regioni potranno comunque essere limitati, solo con provvedimenti statali cioè DPCM oppure Ordinanze del Ministro della salute in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
È fatto comunque divieto di spostamento ai seguenti soggetti:
- chi abbia sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) deve rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
- chi è sottoposto alla misura della quarantena essendo risultato positivo al virus ha “divieto assoluto” di uscire da casa.
Va precisato che stando ad una risposta del Governo il divieto di spostarsi dalla Regione in cui ci si trova non riguarda invece coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso come i volontari della Croce Rossa Italiana, trattandosi di attività equiparabili a quelle lavorative.
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