Ancora una sentenza di Cassazione sul tema del contratto di apprendistato e della formazione del lavoratore necessaria per caratterizzarlo come tale . Nell'ordinanza 9286 del 20 maggio 2020 viene respinto il ricorso di una azienda contro le sentenze del Tribunale di Teramo e della corte di Appello dell'Aquila che avevano riqualificato come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato una serie di rapporti prima di apprendistato e poi a termine, dal 24 ottobre 2005 al 15 ottobre 2010 , di una lavoratrice elettricista, presso una impresa artigiana .
La sentenza afferma infatti che a dispetto dei rilievi di tipo formale dell'azienda sulle modalità di presentazione dei ricorsi e sul problema del deposito del contratto collettivo di riferimento , "la Corte distrettuale aveva rilevato che era stata accertata la mancata formazione professionale, quale elemento caratterizzante dell'impugnato rapporto di apprendistato; la decisione appare del tutto corretta alla luce del conforme orientamento della giurisprudenza n materia (cfr.,Cass. lav. n. 14754 del 30/06/2014), secondo cui "nel contratto di apprendistato il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica, con accertamento rimesso al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. Analogamente, secondo Cass. lav. n. 6787/11.5.2002.
La Corte sottolinea anche che "il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa - che non solo spiega una serie di interventi del legislatore nazionale diretti a renderne effettiva la realizzazione -v. art. 2, comma secondo, legge n. 25 del 1955, introdotto dalla legge n. 424 del 1968, art. 16, comma primo, legge n. 196 del 1997, art. 2, lett. a e b, del D.L. n. 214 del 1999, convertito nella legge n. 263 del 1999, di modifica di alcune disposizioni della legge n. 25 del 1955- ma che è particolarmente sentito anche nel diritto comunitario.
Inoltre il Regolamento del Consiglio europeo n. 2081/93 del 20 luglio 1993, esclude che possa ritenersi conforme alla speciale figura contrattuale voluta dal legislatore un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica.