Con l’art.244 rubricato “Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno” il Decreto Rilancio amplia i crediti di imposta introdotti con la Legge n 160/2019 (Legge di bilancio 2020) in favore delle imprese operanti nelle seguenti regioni:
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Molise
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
per incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, compresi quelli effettuati in materia di corona virus.
L'ampliamento viene applicato come segue:
- dal 12% al 25 % per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone e con un fatturato annuo di almeno 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio sia almeno pari a 43 milioni di euro
- dal 12% al 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro
- dal 12% al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e con un fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Ricordiamo che la legge di bilancio 2020 introduceva un credito di imposta dettagliatamente commentato nell'articolo intitolato “Credito d’imposta investimenti R&S e innovazione tecnologica nella manovra 2020” e riguardante investimenti effettuati da imprese residenti nel territorio dello Stato in attività di:
- ricerca fondamentale;
- ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
- attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
- attività innovative e in particolare di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori:
- tessile e moda,
- calzaturiero,
- occhialeria,
- orafo,
- mobile e arredo
- della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
I costi per essere ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:
- spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegai nei progetti)
- strumentazioni e attrezzature
- costi relativi a immobili e terreni
- costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti (acquisiti o in licenza), costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture)
Il comma 2 dell'art.244 in oggetto chiarisce invece che la maggiorazione del credito di imposta è fatta nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE n 651/2014.
Per completezza si ricorda si è parlato di crediti di imposta in ambito di ricerca e sviluppo anche nella risposta del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) all'interrogazione 5-03577 del 12 febbraio 2020 contenente un chiarimento sulla possibilità di cumulare varie agevolazioni fiscali per PMI e start-up e in particolare:
per la cumulabilità del beneficio per investimenti in
- ricerca e sviluppo,
- transizione ecologica,
- innovazione tecnologica 4.0
la Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto che la base di calcolo del credito d'imposta è «assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili» e che «il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ..., non porti al superamento del costo sostenuto».