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ASSEMBLEE CONDOMINIALI: IN PRESENZA OPPURE A DISTANZA

2 minuti, Redazione , 20/05/2020

Assemblee condominiali: in presenza oppure a distanza

Dubbi sulle modalità di ripresa delle assemblee condominiali: convocazione in presenza oppure a distanza

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Le assemblee condominiali possono riprendere ma ancora non riultano chiare, in mancanza di un espressa previsione normativa le modalità con cui procedere.

Vediamo quali sono le questioni problematiche e i dubbi legati alla convocazione delle assemblee condominiali “in presenza” oppure a distanza.

Innanzi tutto si segnala che le riunioni possono svolgersi garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Ciò è quanto previsto dal recentissimo Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (contenente le date e le misure per le riaperture della c.d.Fase 2).

Le riunioni menzionate nell’articolo 1, comma 10 del Decreto citato, pare possano essere intese anche quali assemblee condominiali. In questo modo risulterebbe ammissibile la ripresa delle convocazioni da parte dell’amministratore.

Tuttavia sarebbe opportuna una norma  esplicita in tal senso, anche considerando che il cd. “Decreto Rilancio” non prevede nulla sullo svolgimento delle riunioni condominiali se non le seguenti disposizioni (mediante aggiunta dei commi 21-bis e 21-ter all’articolo 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18) :

- proroga semestrale della durata dell’incarico di amministratore, per i mandati che siano scaduti o scadranno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, riservando alla prima assemblea successiva “al rinnovo” il diritto di revocare l’amministratore prorogato;

- differimento di dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il rendiconto condominiale annuale avente data di ultimazione successiva al 31 luglio 2019.

Oltretutto, nel caso in cui venga effettivamente convocata l’assemblea “in presenza”, sono evidenti le difficoltà organizzative che ricadrebbero in capo all’amministratore al fine di evitare i rischi per la salute dei partecipanti e garantire le norme sul distanziamento e sui divieti di assembramenti ancora in essere a causa dell’emergenza sanitaria. In aggiunta vi sarebbero notevoli costi aggiuntivi a carico dei condomini.

Ci si domanda pertanto se non sia opportuno procedere con la modalità di convocazione dell’assemblea “a distanza” ossia intervenendo in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Talle ipotesi tuttavia andrebbe allo stesso modo legittimata mediante un esplicita autorizzazione normativa che, allo stato, non è ravvisabile.

Si attendono pertanto ulteriori chiarimenti legislativi che possano risolvere i dubbi sino ad ora sollevati e permettere di sbloccare la situazione attuale e riprendere lo svolgimento delle assemblee condominiali senza timori.

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