E' apparso venerdi 29 maggio in Gazzetta il decreto ministeriale attuativo di una delle misure piu discusse presenti nel decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, l'art 103 intitolato "Emersione di rapporti di lavoro" che riguarda in realta la regolarizzazione sia di rapporti di lavoro già in essere, che di permessi di soggiorno di immigrati , sempre a fini lavorativi . Il decreto ministeriale specifica le modalità di domanda e i documenti da presentare. (Vedi per maggiori dettagli sulle domande "Regolarizzazione domande dal 1 giugno")
Ricordiamo che la norma predisposta dalle ministre del lavoro Catalfo, dell'agricoltura Bellanova e dell'interno Lamorgese e dal ministro per il Mezzogiorno Provenzano nel DL 34-2020 enunciava in primo luogo la motivazione sanitaria, sociale ed economica : "al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, già in Italia ma con permesso di soggiorno scaduto possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, della durata di mesi sei ."
Si tratta quindi di un provvedimento a due vie :
- REGOLARIZZAZIONE LAVORATIVA : i datori di lavoro possono presentare istanza, per :
- concludere un nuovo contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero
- per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, in corso, sia con cittadini italiani che con cittadini stranieri
- REGOLARIZZAZIONE DELL'IMMIGRAZIONE: i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza, nei quali trovare un lavoro. Requisito indispensabile che siano stati fotosegnalati o abbiano fornito dichiarazione di presenza nel nostro paese prima dell' 8 marzo 2020 e da allora siano rimasti sempre in Italia.
I settori lavorativi interessati nello specifico sono :
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza a persone non autosufficienti
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
1. Per la regolarizzazione di lavoratori già impiegati , i costi previsti sono a carico dei datori di lavoro e consistono in:
- contributo forfettario di 500 euro «a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione»,
- un ulteriore versamento per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale il cui ammontare sarà stabilito con altro provvedimento
Nell'articolo del decreto è gia previsto che le domande vengano presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020 e il DM ha specificato che vanno inviate :
- per l'emersione di rapporti di lavoro in essere all’Inps,
- per nuove assunzioni allo Sportello unico per l’immigrazione
Nella richiesta andranno indicati durata del contratto di lavoro e la retribuzione concordata che non dovrà essere inferiore a quella prevista dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per i datori di lavoro è previsto lo scudo penale ovvero la sospensione, e poi l’estinzione, se la procedura va a buon fine, dei procedimenti penali e amministrativi per l’impiego "IN NERO" dei lavoratori e allo stesso modo gli immigrati sono esentati da procedimenti per ingresso e soggiorno illegale in Italia.
Non sono ammessi a queste procedure datori di lavoro con condanne anche non definitive per caporalato, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, reclutamento di minori per attività illecite, riduzione in schiavitù.
2. Per la regolarizzazione della situazione di soggiorno irregolare invece i migranti con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 che siano già stati impiegati nel lavoro agricolo o domestico potranno chiedere, sempre nel periodo 1 giugno 15 luglio 2020 presso le Questure , un permesso temporaneo per la ricerca di lavoro della durata dei sei mesi, convertibile in permesso di lavoro in caso di assunzione . La procedura ha un costo di 130 euro + 16 euro di marca da bollo.
Da segnalare che NON sono ammessi a nessuna delle due procedure i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati di terrorismo, per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi .
Il decreto Rilancio descrive anche in dettaglio le sanzioni previste tanto per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro, dichiarano il falso, quanto per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo.
In particolare, in base al comma 14, il datore di lavoro che impiega in modo irregolare gli stranieri che hanno richiesto il permesso di soggiorno temporaneo è soggetto al raddoppio delle sanzioni amministrative. Ad esempio in caso, di impiego irregolare di un solo lavoratore straniero che abbia fatto istanza e per un periodo inferiore a 30 giorni di lavoro, il datore di lavoro dovrà pagare una somma compresa tra 4.320 e 25.920 euro (la sanzione base da 1.800 a 10.800 euro, maggiorata dal 20% perché si tratta di straniero).
Gravi anche le conseguenze civili e penali per le istanze basate su false dichiarazioni. In particolare, in base al comma 18:
- il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo;
- il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.
Inoltre si prevede che chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, è punito con la reclusione fino a due anni , mentre per la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti è prevista la reclusione da 1 a 6 anni.
Nel lunghissimo articolo 103 trova spazio anche la previsione di misure specifiche a carico delle amministrazioni locali e regionali per assicurare la salubrita e la sicurezza degli alloggi per i lavoratori impiegati in agricoltura , facendo riferimento anche al Piano di contrasto allo sfruttamento e al caporalato 2020-22 (Legge 136/2018.)