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FAC-SIMILE AUTOFATTURA PER SERVIZI BANCARI E FINANZIARI ESTERI

4 minuti, Redazione , 12/06/2020

Fac-simile Autofattura per servizi bancari e finanziari esteri

Modello da utilizzare per l’Autofattura articolo 17 comma 2 del DPR 633 del 1972, tra i quali rientrano i servizi bancari e finanziari esteri

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Nel caso in cui una impresa italiana sostenga dei costi per servizi bancari o finanziari forniti da un istituto bancario o finanziario estero, vige, in capo a questa, l’obbligo di emettere autofattura cartacea, secondo il modello qui proposto, e i cui dati dovranno essere utilizzati per la compilazione dell’Esterometro. Per evitare tale adempimento, l’autofattura potrà essere emessa in modalità elettronica.

Quando è richiesta l’Autofattura.

Le prestazioni di servizi bancari o finanziari forniti da un istituto (bancario o finanziario) estero ad un committente italiano sono, oggi, utilizzati da molte imprese, anche di piccole dimensioni, in quanto attraverso internet è facilmente possibile trovare gateway di pagamento e pos fisici o virtuali, gestiti da operatori esteri, con un elevato livello tecnico e prezzi competitivi. Tra i principali possiamo ricordare PayPal, Amazon pay, SumUp, Satispay, Braintree, Stripe, eccetera.

Queste tipologie di servizi sono esenti, ai fini IVA, in Italia, ma la normativa IVA italiana prevede che quando sono forniti da un operatore territorialmente non stabilito nel nostro pese, questi costi dovranno essere oggetto di autofatturazione da parte del committente italiano e successivo inserimento nel modello cosiddetto Esterometro periodico.

Per approfondimenti sull’argomento è possibile leggere l’articolo Il trattamento contabile e fiscale dei servizi bancari e finanziari esteri

 Modello di Autofattura articolo 17 comma 2 del DPR 633 del 1972

Una autofattura per ogni fornitore di questa tipologia di servizi, con cadenza almeno mensile, dovrà essere fisicamente emessa, in modalità cartacea, registrata (e conservata) in contabilità come acquisto con il meccanismo del reverse charge, allegando l’estratto conto o altro documento del fornitore comprovante il costo.

Questa autofattura dovrà essere poi inserita nella Comunicazione delle operazioni transfrontaliere, il cosiddetto Esterometro, facendo attenzione a inserire il codice fiscale estero del fornitore e a indicare come natura dell’operazione il codice N4 (esente articolo 10).

Non esiste uno schema rigido di compilazione dell’autofattura, sarà sufficiente e necessario riportare tutti i dati essenziali, secondo il modello nel seguito proposto:

AUTOFATTURA

Società  S.p.A.

via della Società s.n.c.

Città (Provincia)

P.IVA e Cod. Fisc. …………………

                     Cliente:                                                                     

Società S.p.A.                                                        

via della Società s.n.c.                                         

Città (Provincia)                                                   

P.IVA e Cod. Fisc. …………………               

AUTOFATTURA N.1/AF

DATA 30/06/2020

Autofattura per operazione esente ai fini I.V.A., effettuata da soggetto non residente nei confronti di committente italiano.

Fornitore non residente: Istituto bancario estero S.a.r.l., indirizzo, città, paese.

Imponibile         €   1,00

I.V.A.                   operazione esente a norma dell’articolo 10 comma 1 del DPR 633/1972

Totale Fattura  €   1,00

 Descrizione: Commissioni bancarie dal 01/06/2020 al 30/06/2020.

L’Autofattura “elettronica”

Nel caso in cui il contribuente voglia evitare la trasmissione del modello cosiddetto Esterometro, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E/2019, ha previsto anche la possibilità, a scelta del contribuente, di emettere l’autofattura in oggetto in modalità elettronica e  trasmetterla attraverso il sistema di interscambio sdi. In questo caso l’autofattura non dovrà più essere necessariamente inserita nell’Esterometro.

La compilazione dell’autofattura per servizi bancari o finanziari da fornitore estero, quando emessa in modalità elettronica, dovrà seguire le istruzioni indicate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare di cui sopra, per evitare di incorrere in errore.

Le questioni principali sono: in Tipo Documento si dovrà utilizzare il codice TD01, essendo il TD20 riservato alle sole autofatture “denuncia” (quelle emesse per regolarizzare il mancato ricevimento di una fattura elettronica), come puntualizzato esplicitamente dall’Agenzia delle Entrate; in Dati cedente/prestatore dovranno essere inseriti i dati del fornitore estero, facendo attenzione ad indicare il corretto identificativo paese;  la sezione Soggetto emittente dovrà essere valorizzata con il codice CC (cessionario / committente);  il campo Codice Destinatario potrà essere valorizzato con un codice convenzionale.

Tag: REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE

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Commenti

Andrea - 08/08/2022

Commissioni finanziarie ed obbligo autofatturazione. Ripropongo in sintesi la circolare 37/E del 29 luglio 2011 confermata da circolare Assonime n.10/2019. A pagine 52 si cita "Merita infine di essere analizzato il caso in cui, in presenza di prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nello Stato, le stesse siano esenti da IVA. È da ritenere che il contribuente – con riferimento ai servizi ricevuti – non sia soggetto agli obblighi di emissione della “autofattura” e ai connessi obblighi di annotazione quando lo stesso non sia tenuto alla fatturazione dei servizi della stessa tipologia che fossero dallo stesso effettuati. In via esemplificativa, quindi, un soggetto che riceva servizi di finanziamento o di assicurazione non dovrà procedere all’emissione della “autofattura” e alla annotazione della stessa, posto che per i servizi di finanziamento e di assicurazione a propria volta resi opera l’esonero dall’emissione della fattura di cui all’articolo 22, primo comma, n. 6, del d.P.R. n. 633. Del pari, le banche e le società finanziarie, esonerate dall’obbligo di fatturazione per tutti i servizi resi dal n. 5) del predetto articolo 22, primo comma, non sono tenute agli obblighi di emissione della “autofattura” e ai connessi obblighi di annotazione, con riferimento a tutti i servizi – esenti o non imponibili – ricevuti." Ai fini di una concreta semplificazione operativa vorrei venisse chiarito se è o meno obbligo l'emissione dell'autofattura dal 01.07.2022 per servizi erogati da soggetti da voi gia citati (PayPal, Amazon Pay, SumUp, Satispay, Braintree, Stripe, 2Checkout, e tanti altri) per servizi esenti ricevuti. Grazie

Salvo Carollo - 26/10/2022

Buonasera, le indicazioni di prassi prese come riferimento sono quelle riportate nel seguente articolo: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13693-il-trattamento-contabile-e-fiscale-dei-servizi-bancari-e-finanziari-esteri.html La prassi è tendenzialmente fluida. Cordiali saluti.

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