In tema di cessione del credito d’imposta Ecobonus e Sismabonus, è legittima la cessione anche parziale, in favore di soggetti diversi e in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito. Questo è il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate reso a seguito di interpello di una società con Risposta n. 126 dell’8 maggio 2020 (consultabile nel file allegato).
Il quesito sottoposto all’Agenzia riguarda infatti le corrette modalità di cessione di un credito pari alla detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi del D.L. n. 63 del 2013.
In particolare, la società istante desidera sapere:
- se la facoltà di cedere in tutto o in parte il credito d'imposta non utilizzato in compensazione, possa valere sull’intero credito attribuito alla società dal momento in cui lo stesso diventa disponibile ovvero se può essere esercitata sulla parte di credito che residua di anno in anno per l'utilizzo in compensazione;
- se la cessione del credito d'imposta nei confronti di uno o più soggetti collegati debba essere effettuata in unica soluzione oppure possa essere effettuata in più fasi temporalmente distinte.
L’Agenzia, in linea con la soluzione prospettata dall’istante, chiarisce le modalità per effettuare la cessione, affermando che:
- è possibile cedere il credito anche parzialmente e in favore di soggetti diversi, eventualmente mantenendone per sé una parte;
- la cessione può avvenire anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito o parte di esse;
- è ammessa anche la cessione delle rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione.
Relativamente all’ultimo aspetto, viene fornito un esempio: supponendo che la cessione avvenga nel 2020, è legittimo cedere anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi. Ciò a condizione che il cessionario utilizzi in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria cadenza temporale delle rate maturate dal cedente.
Da ultimo l’Agenzia specifica che il cessionario non può a sua volta cedere il credito a soggetti terzi.