Il decreto di agosto all'art. 77 così come modificato dalla legge di conversione del 13.10.2020 n. 126, ha inserito tra i soggetti che possono beneficiare del bonus affitti anche le strutture termali indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, modificando la disciplina del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28, comma 3 del DL n. 34 del 2020.
Lo stesso decreto aveva prorogato il bonus per tutti fino a giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale fino a luglio (il bonus è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno e luglio).
In sede di conversione del decreto di agosto, con la nuova lettera b-bis), viene previsto che per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020.
In sintesi la legge di conversione del DL Agosto modificando l’art. 28, comma 2, del decreto Rilancio (DL 34/2020) ha previsto:
- aumento della percentuale del credito di imposta relativo all'affitto di azienda dal 30% al 50% per le strutture turistico-ricettive
- nuova previsione di spettanza del credito di imposta per entrambi i contratti nel caso in cui, in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva, siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda
- proroga del bonus fino al 31 dicembre 2020 per le imprese turistico ricettive.
Il Decreto Rilancio aveva confermato il credito di imposta per le locazioni ad uso non abitativo e affitto di azienda (art 28), ricordiamo che tale credito riguarda tutte le locazioni di immobili non abitativi, non solo quelli di categoria C/1 e spetta a tutte le attività di impresa e professionali con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.
E' un credito di imposta per i canoni di locazione, leasing, o concessione pagati da:
- esercenti attività di impresa
- esercenti attività di arti e professioni
I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività:
- industriale
- commerciale
- artigianale
- agricola
- di interesse turistico e termali
- o riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.
La misura del credito spetta ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta invece nella misura del 30% dei relativi canoni (per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%).
Il credito d’imposta è commisurato all’importo delle locazioni versate nel periodo 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionali e termali con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Secondo quanto disposto dall’articolo 28 comma 3 del DL Rilancio n. 34/2020, di regola, possono fruire del credito d’imposta nella misura del 60% o 30% soltanto i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le uniche eccezioni per il quale il limite di 5 milioni di ricavi o compensi non opera, e quindi indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, sono per:
- le strutture alberghiere, termali e agrituristiche;
- le agenzie di viaggio e turismo;
- i tour operator
Mentre il calo del fatturato è un requisito sempre richiesto, ad eccezione che per i seguenti soggetti (comma 5 dell’art.28 DL Rilancio n. 34/2020):
- i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’01.01.2019;
- i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (31.01.2020).
Ne beneficiano anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Riepilogando:
BONUS AFFITTI | |
MISURA |
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PER QUALI MESI SPETTA | |
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 PER I MESI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO | |
Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale PER I MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO | |
Con la novella introdotta in sede di conversione per le imprese turistico-ricettive IL CREDITO D’IMPOSTA SPETTA FINO AL 31 DICEMBRE 2020 | |
REQUISITI | |
Diminuzione fatturato almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, ad eccezione dei soggetti (comma 5 dell’art.28 DL Rilancio n. 34/2020):
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Va precisato che si prevede una non cumulabilità del credito in oggetto con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) convertito in Legge n 27 che ricordiamo prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1.
Queste le modalità di fruizione del credito:
- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
- ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
- al posto dell'utilizzo diretto si può optare ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
Per tutte le disposizioni applicative rinviamo alle istruzioni dettate dall'agenzia delle entrate Bonus affitti imprese al via: le modalità su come utilizzarlo
Per gli enti del terzo settore Credito di imposta per locazioni degli enti non commerciali e del terzo settore