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RIPETIZIONI LEZIONI PRIVATE E IMPOSTA SOSTITUTIVA NEI REDDITI 2020

4 minuti, Redazione , 12/05/2020

Ripetizioni lezioni private e imposta sostitutiva nei Redditi 2020

Le lezioni pivate e ripetizioni dei docenti trovano il quadro nella dichiarazione dei redditi 2020: imposta sostitutiva o tassazione ordinaria

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La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto la possibilità di applicare ai redditi delle persone fisiche derivanti da lezioni private una imposta sostitutiva sul reddito che quest'anno con UNICO 2020 prenderà il via.

L'articolo 1, comma 13, della L 145/2018 prevede che tale opzione di tassazione sostitutiva spetti per tutti i compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, percepiti a partire dal 1° gennaio 2019. Su tali redditi si potrà applicare una imposta pari al 15%.

Tale imposta andrà versata con modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 43 del 12 aprile 2019. Per i dettagli si legga l’articolo intitolato “Ripetizioni e lezioni private: ecco i codici tributo per l'imposta sui compensi”

L'ammontare dei redditi percepiti dal 1 gennaio 2019 in poi, se tassati con imposta sostitutiva, non concorrerà alla formazione del reddito complessivo del contribuente mentre vi entrerà a far parte se il docente decida di esercitare espressamente in dichiarazione l’opzione per la tassazione ordinaria.

I redditi soggetti a tassazione con imposta sostitutiva non rilevano ai fini del riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni dal reddito  mentre  ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” restano applicabili le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva.

Ai sensi del successivo comma 15 dello stesso D.P.C.M. è stabilito che l’imposta sostitutiva è versata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e restano altresì valide le disposizioni in materia di regolamentazione della liquidazione, dell'accertamento, della riscossione, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso afferenti alla medesima imposizione sostitutiva.

Vediamo ora dove indicare gli importi derivanti da ripetizioni private che si vogliono assoggettare ad imposta sostitutiva.

In UNICO PF 2020 fascicolo 2 è stata prevista la sezione dove poter annotare l’importo dei redditi percepiti per l’anno 2019.

Ai fini della tassazione si utilizzerà il rigo RM32 e nella colonna uno si indicherà l'importo complessivo dei redditi percepiti nel 2019, nella colonna due il calcolo dell'imposta (moltiplicando i redditi per il 15%) mentre nella colonna 3 “eccedenze della dichiarazione precedente”, trattandosi di una novità introdotta a partire dai redditi 2019, per questo anno non si indicherà nulla.

Dall’anno prossimo invece qualora dalla attuale dichiarazione dovesse risultare un credito e tale credito non venisse utilizzato si indicherà il relativo importo. Se invece sarà stato utilizzato ne verrà data traccia nella colonna successiva “eccedenze compensate Mod.F24”

Nella colonna cinque vi sarà l’ammontare degli acconti d’imposta sostitutiva sulle lezioni private e ripetizioni versati per il 2019 con i codici tributo 1854 e 1855 e l’anno d’imposta 2019. (per il saldo si userà il codice 1856)

Nella colonna sette vi è la liquidazione dell’imposta risultante dalla somma algebrica delle colonne precedenti e a seconda che sia positiva o negativa si procederà come segue:

-se positiva l’imposta verrà versata con modalità e termini previsti per il saldo IRPEF (riportandolo in colonna RX 18)

-se negativo si dovrà solo indicare nel rigo otto di RM32 ossia l’imposta a credito.

Se l’importo della imposta sostitutiva calcolata supera l’ammontare di euro 51,65 allora sarà anche dovuto un acconto per i redditi 2020 e tale acconto verrà indicato in unico 2020 nello spazio RM 33

Gli acconti devono essere versati come segue:

  • entro il 30 novembre 2020 se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro e in un'unica soluzione
  • entro il 30 giugno 2020 (o il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, con una prima rata del 40% del totale della imposta, ed entro il 30 novembre 2020 una seconda rata pari al restante 60%

Per completezza si ricorda inoltre che i redditi da ripetizioni privati prestate da docenti non titolari di cattedra, seguono le seguenti regole ordinarie:

-se l’attività è saltuaria e genera redditi inferiori a 5.000 euro può essere considerata come lavoro autonomo occasionale per il quale non serve l’apertura della partita IVA. In questo caso l’insegnante rilascerà al momento del pagamento una ricevuta non soggetta ad IVA né a ritenuta d’acconto ma se il compenso della ricevuta supererà i 77,47 euro sarà necessario apporre sulla stessa una marca da bollo da 2 euro. I compensi annui totali andranno dichiarati poi nel Modello 730 quadro D o nel modello Redditi  Quadro RL 15 al pari dei redditi dei docenti titolari di cattedra che scelgono la tassazione ordinaria.

-se l’attività è esercitata con regolarità e i compensi superano i 5.000 euro occorre procedere all’apertura della partita IVA e sarà necessaria l’iscrizione alla gestione separata INPS per il pagamento dei relativi contributi.

Per aderire al regime forfettario è necessario che i compensi annui non superino i 65mila euro e che si rispettino gli altri requisiti tra i principali dei quali si ricordano:

  • non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipedenti, ecc
  • non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro.

Ove si è in possesso di ulteriori requisiti si potrà usufruire per i primi cinque anni a una ulteriore riduzione dell'aliquota dal 15% al 5%.

Leggi l'articolo regime forfettario 2019

Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024

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