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DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER L’ACQUISTO DI MASCHERINE ANTI COVID 19

2 minuti, Redazione , 08/05/2020

Detraibilità delle spese per l’acquisto di mascherine anti covid 19

La Circolare n 11 dell’Agenzia delle entrate chiarisce i parametri per i quali spetta la detrazione sulle spese di acquisto di mascherine.

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Con Circolare n 11 del 6 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate chiarisce alcuni punti in merito alla applicazione delle norme contenute nei decreti Cura Italia e Liquidità ed in particolare risponde ad una serie di quesiti dei contribuenti.

In riferimento all’acquisto di mascherine anti covid 19 l’agenzia ha dato parere favorevole alla detrazione del 19% fatta salva la franchigia di euro 129,11, per le spese sostenute per tali DPI se rispondenti ai seguenti due requisiti:

  • siano classificate, in base alla tipologia, quali «dispositivi medici» dai provvedimenti del Ministero della Salute
  • rispettino i requisiti di marcatura CE

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del DPR 917/86 sono detraibili dall’imposta lorda tutte le spese sanitarie di tipo generico e di assistenza specifica diverse da quelle necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione indicate dall’articolo 10, comma 11, lettera b) dello stesso decreto e diverse dalle spese chirurgiche, dalle spese per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Per conoscere l’elenco delle spese ammissibili in detrazione si deve fare riferimento ad una lista puntuale delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche contenuta nei provvedimenti del ministero della salute e alla Banca dati dei 41 dispositivi medici» consultabile on line sul sito del Ministero della salute dove è possibile rintracciare tutte le spese oggetto di detrazione.

In merito alle mascherine anti covid 19 occorre verificare se la singola tipologia di «mascherina protettiva» rientri fra i dispositivi medici individuati dal ministero tenuto conto che, nell’attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche includenti nell’elenco dei dispositivi medici.

Tutto ciò premesso si ricorda che stando alla circolare del 31 maggio 2019, n. 13/E, è stato ribadito che per fruire della detrazione del 19% è necessario che, dallo scontrino o dalla fattura risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato oltre al soggetto che sostiene la spesa e non sono considerati validi ai fini della detrazione i documenti riportanti la dicitura generica «dispositivo medico».

Per quanto attiene la natura del prodotto riportato sulla fattura o scontrino ai fini della detraibilità può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria ossia mediante il codice «AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)».

Quando il documento di spesa riporti il codice AD non sarà necessaria la marcatura CE.

Qualora invece non ci sia l’AD il dispositivo dovrà essere di quelli ricompresi nell’elenco del ministero e per quelli non contenuti nell’elenco sarà necessaria la marcatura CE e la conformità europea.

Considerato che l’elencazione dei dispositivi medici contenuti nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva, si ritiene che qualora le «mascherine protettive» siano classificate, in base alla tipologia, quali «dispositivi medici» dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE, le relative spese di acquisto siano detraibili nella misura del 19 per cento come stabilito dall’articolo 15, comma 1, lettera lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 43

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