L'Inps, con il messaggio n. 1867 pubblicato il 5 maggio 2020 fornisce un riepilogo dei criteri di calcolo delle pensioni in presenza di contributi accreditati in diverse gestioni tra cui quella per dipendenti da imprese agricole, ancora soggetti a normative datate ma sempre applicabili .
Vengono illustrati vari casi ma va tenuto presente come principio generale che l'assicurazione obbligatoria AGO è una forma pensionistica unitaria anche se composta da diverse gestioni .
1. In primo luogo l'istituto chiarisce che in presenza di :
- contributi agricoli dipendenti
- contributi Fpld,
- contributi gestioni autonome,
- contributi di altre gestioni,
è fattibile l'applicazione del cumulo ex lege 228/2012 o la totalizzazione . In particolare i periodi accreditati nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (Fpld) e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi devono essere cumulati fra loro e inclusi come versati in una unica gestione . Nel caso sia presente sia contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sia contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti si utilizzano i criteri di calcolo della gestione autonoma di ultima iscrizione. Infine va tenuto conto che i contributi agricoli per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, inferiori a 270 giornate per anno, non sono soggetti a rivalutazione
3. In un secondo caso con presenza di :
- contributi agricoli dipendenti,
- contributi al Fpld,
- contributi delle gestioni autonome,
cumulo e totalizzazione non sono applicabili e la pensione (di vecchiaia o anticipata) sarà erogata dalla gestione autonoma di ultima iscrizione , calcolata sommando i periodi non coincidenti maturati nelle diverse gestioni Ago,
3. Infine per situazioni con :
- contributi agricoli dipendenti,
- contributi al FPLD,
- e contributi di gestioni diverse da quelle Inps (CASSE PRIVATE - EX INPDAP)
sono applicabili il cumulo ex lege 228/2012 e la totalizzazione. In questo caso INPS precisa che che il pro quota relativo alla contribuzione agricola dipendente seguirà gli stessi criteri dell'anzianità utilizzati per i trattamenti a carico del FPLD dell'AGO.