La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando l’orientamento recentemente adottato dalla Corte di Cassazione, afferma che è valida ed efficace la notifica della cartella di pagamento effettuata dall’Agente di Riscossione tramite Pec, allegando come documento la cartella di pagamento in formato “pdf” e non con l’estensione “p7m”.
Tale decisione risulta in contrasto rispetto all’orientamento adottato fino ad ora dai giudici di merito che hanno ritenuto, in più occasioni, nulle le notifiche effettuate via pec con documento informatico allegato in formato pdf. Ciò in quanto, a detta dei giudici di merito, tale modalità non consente la trasmissione dell’originale della cartella ma solo una copia elettronica senza attestato di conformità del pubblico ufficiale e pertanto non viene garantita l’identificabilità dell’ autore dell’atto. Al contrario l’estensione “p7m” del file notificato, contenente al suo interno il documento originale sarebbe in grado di attestare la certificazione della firma.
Ma la Corte di Cassazione prima (cfr. Sentenza 6417/2019) e la Commissione Tributaria del Lazio (con la sentenza n. 1297 Depositata in Segreteria il 14 aprile 2020) non sono d’accordo. Le ragioni per cui la notifica della cartella di pagamento a mezzo pec e con documento in formato pdf deve ritenersi valida sono le seguenti:
- la cartella esattoriale può essere ritualmente notificata via Pec, in conformità alla normativa vigente;
- le firme digitali di tipo Cades e di tipo Pades sono entrambe ammesse ed equivalenti sia pure con le differenti estensioni .p7m e .pdf;
- la notifica dell’atto via Pec, seppur con le modalità descritte, deve ritenersi valida quando raggiunge il suo scopo e cioè portare a conoscenza del destinatario la cartella di pagamento;
- nel caso esaminato dalla Commissione Regionale inoltre le cartelle venivano notificate a soggetti incaricati a ricevere la corrispondenza, senza che venisse provato che tali destinatari non fossero a ciò preposti.
Per tutte queste ragioni la decisione del Giudice è stata quella di accogliere le ragioni dell’ Agenzia delle Entrate e riformare la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale che, al contrario, aveva ritenuto nulla la notifica della cartella di pagamento