Il diritto alla sicurezza è applicabile ai riders al di là della qualificazione formale del rapporto di lavoro . Questo afferma l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 4 maggio che segue il decreto "inaudita altera partes" cioè, in assenza di contraddittorio con cui il giudice aveva accolto un mese fa il ricorso di un lavoratore anche delegato sindacale , presentato per essere costretto a lavorare nel settore delle consegne senza la fornitura di gel mascherina e guanti Ora la sentenza conferma il provvedimento Una analoga ordinanza era stata del Tribunale di Bologna, sempre riguardante casi di mancata consegna ai rider dei dispositivi di protezione individuale, oggi piu che mai indispensabili per l'emergenza Coronavirus.
La sentenza fornisce le motivazioni per la decisione e ribadisce , in accordo con alcune recenti pronunce di Cassazione, che al di là della formale qualificazione del rapporto di lavoro autonomo occasionale che interessa la maggior parte dei rider, il giudice ritiene applicabile per il tramite dell’art. 2 del d.lgs 81/15 ‘l’intera disciplina della subordinazione’, ritenendo irrilevante la stabilità ai fini della continuità della prestazione”. Questo comprende anche l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare la sicurezza del collaboratore . Puoi vedere in proposito la sentenza allegata all'articolo "Ciclofattorini: per la Cassazione è lavoro subordinato".
Grande soddisfazione è stata espressa in merito dalla dirigente CGIL Scacchetti che ha sottolineato come “il Tribunale, facendo proprie le istanze e le osservazioni della Cgil porta avanti, analizza a fondo l’algoritmo che scandisce l’attività dei rider per affermare l’esistenza di un coordinamento e di un controllo effettuato dalla piattaforma digitale che rende ‘significativo’ il potere di etero-organizzazione e del tutto secondaria la facoltà di accettare o meno le opportunità di consegna”.
Va ricordato che proprio a Firenze la Nidil CGIL (sindacato nato nel 1998 per la rappresentanza dei lavoratori atipici) ha seguito le trattative che hanno portato alla stipula di contratti di lavoro per alcune centinaia di fattorini come lavoratori subordinati, con il CCNL nazionale trasporti e logistic (QUI il rinnovo con le tabelle retributive), secondo quanto previsto dallo specifico accordo stipulato nel 2018. I rider dipendenti verranno pagati secondo contratto e non in base alle consegne e saranno riconosciute le conseguenti tutele ferie, malattia, infortuni e anzianità lavorativa svolta come collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co).